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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28101/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Denuncia: carenza/insufficienza di motivazione; mancato esame o esame superficiale delle censure riguardanti la cessione di un ramo d'azienda e di beni acquistati con patto di riservato dominio (sostenendo che i beni non erano ancora di proprietà della società fallita e che il corrispettivo pattuito sarebbe stato riconducibile all'avviamento); omissione di valutazione della mancata azione revocatoria del curatore; contestazione della qualificazione degli elementi soggettivi del reato (si prospetta al più bancarotta semplice, o applicazione dell'art. 131-bis c.p.); pretesa ammissibilità del motivo sulle circostanze attenuanti e sulla lieve entità del danno ex art. 219, comma 3 L. fall.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la motivazione della Corte d'appello (integrata dalla motivazione di primo grado, essendo doppia conforme) è congrua e affronta le doglianze. Ha ritenuto che la cessione, effettuata poco prima del fallimento per prezzo palesemente irrisorio (7.500 euro) rispetto al valore delle attrezzature (125.811 euro) e senza effettiva contropartita, costituisce operazione distrattiva configurante bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche se i beni erano acquistati con patto di riservato dominio: tali beni rientrano nel complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili del patrimonio e la loro sottrazione ha impedito l'esercizio delle scelte spettanti al curatore (art. 73 L. fall.). Ha altresì ritenuto integrato il dolo di bancarotta fraudolenta documentale per la gestione irregolare/omissiva della contabilità; ha escluso le attenuanti e la lieve entità del danno, stante il rilevante depauperamento e l'impossibilità concreta per il curatore di recuperare i beni. Le doglianze procedurali sono state giudicate inammissibili o implicitamente assorbite dalla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 73 legge fallimentare (L. fall.)

    La Corte ha interpretato l'art. 73 come norma che disciplina le conseguenze della stipula di contratti di vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento: il curatore può subentrare nel contratto o restituire il bene al venditore; se il bene è stato alienato a terzi, ciò pregiudica tali opzioni e rileva ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta quando la sottrazione impedisca l'esercizio dei poteri del curatore.

  • artt. 216 e 217 legge fallimentare (discipline sui reati fallimentari)

    Richiamati in relazione alla distinzione tra bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) e bancarotta semplice: la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali configurano bancarotta fraudolenta (distrattiva) e non mera imprudenza o gestione imprudente riconducibile alla bancarotta semplice.

  • art. 219, comma 3 legge fallimentare

    La norma sulla lieve entità del danno/attenuante speciale è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che la tenuta irregolare delle scritture e l'entità del depauperamento non consentono di riconoscere il beneficio della tenuità del danno.

  • art. 1526 codice civile

    Richiamato per spiegare gli effetti della risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà (diritto di credito alla restituzione delle rate) e la disciplina civilistica connessa alla vendita con riserva di proprietà.

  • art. 1406 codice civile

    Citato in relazione agli effetti del contratto di cessione sul rapporto tra cedente e ceduto; la Corte ha evidenziato che la cessione senza consenso del creditore ceduto (Arneg) ha effetti limitati rispetto ai rapporti verso terzi e può determinare pregiudizio per la massa fallimentare.

  • art. 56 legge fallimentare

    Richiamato in connessione con le compensazioni e il trattamento dei crediti e delle somme riscosse in caso di restituzione dei beni acquistati con riserva di proprietà.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio per cui l'omesso esame espresso di un motivo di appello non costituisce necessariamente vizio di motivazione se il motivo risulta implicitamente assorbito dalla ratio decidendi e dalle premesse logico-giuridiche della sentenza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come prospettata fonte di riduzione della pena per attenuanti o cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non supportata da elementi idonei a mutare la qualificazione del reato o la valutazione del dolo.

Massime di principio

  • I beni acquistati con patto di riservato dominio possono rientrare nel patrimonio "economicamente valutabile" dell'impresa e, se alienati senza adeguata contropartita e in prossimità del fallimento, possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
  • La cessione di un ramo d'azienda o di beni a prezzo manifestamente irrisorio, senza reale vantaggio per la società e che impedisca al curatore di esercitare le opzioni previste dalla legge fallimentare, è indice di natura distrattiva e di dolo fallimentare.
  • L'omessa disamina esplicita di singoli motivi in sede di appello o cassazione non costituisce automaticamente vizio di motivazione se le ragioni sono implicitamente assorbite e confutate nella ratio della sentenza (motivazione "per relationem" e valutazione complessiva).
  • La mancata proposizione o l'impraticabilità concreta dell'azione revocatoria da parte del curatore non esclude di per sé la sussistenza della bancarotta fraudolenta: rileva il momento e l'effetto della sottrazione sul patrimonio e sui diritti della curatela.
  • La tenuta irregolare o l'omessa conservazione/consegna delle scritture contabili, soprattutto negli anni immediatamente precedenti il fallimento, ostacola il riconoscimento della lieve entità del danno e può aggravare la qualificazione del reato sotto il profilo documentale.
  • Allegazioni di costrizione o di giustificazione (es. minacce, usura subite) richiedono allegazioni e prove specifiche e non possono essere accolte se meramente affermate o non documentate.

Testo integrale

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