Cassazione Civile, Ordinanza n. 07380/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società cooperativa aveva convenuto in giudizio alcuni ex consiglieri di amministrazione, gli eredi di un ex presidente del consiglio di amministrazione e alcuni sindaci, deducendo irregolarità nella gestione di cassa e nelle operazioni contabili, oltre a prelevamenti ritenuti illeciti e altri fatti contrari ai doveri degli organi sociali, e chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, aveva accertato un ammanco di cassa pari a euro 185.544,57 e aveva condannato i convenuti al pagamento di tale importo con interessi; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità del giudizio per omessa notificazione dell'atto di riassunzione al contumace e conseguente necessità di rinnovare la CTU; 2) nullità degli atti successivi alla cessazione della gestione commissariale e violazione dell'art. 2393 c.c., sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto per perdita della capacità processuale della società; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'art. 2260 c.c., per mancata individuazione del ruolo dei singoli convenuti e del periodo di imputazione delle condotte; 4) inutilizzabilità della consulenza tecnica e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che il consulente avesse ecceduto il mandato; 5) difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. in relazione all'art. 2393 c.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro consigliere non evocato in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi, ha giudicato inammissibile per difetto di specificità il quarto motivo, e ha escluso il vizio denunciato col terzo motivo, osservando che la responsabilità dei convenuti era stata correttamente affermata in base all'omesso controllo sulla gestione e allo svuotamento della cassa, non essendo necessario accertare singole appropriazioni individuali. Ha inoltre affermato che la cessazione della gestione commissariale non comportava interruzione del processo né perdita della capacità processuale della società, che la procura alle liti restava efficace nonostante la sostituzione dell'organo rappresentativo, che non era necessaria la notifica della riassunzione al contumace nelle circostanze descritte, e che l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci poteva essere proposta anche solo contro alcuni coobbligati solidali, senza litisconsorzio necessario. Nulla è stato statuito sulle spese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della censura di nullità del giudizio per omessa notificazione dell'atto di riassunzione al contumace, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
letto in combinato con l'art. 125 disp. att. c.p.c. per affermare che la notifica dell'atto di riassunzione al contumace non è necessaria quando non vi sia un radicale mutamento della situazione processuale.
utilizzato, insieme all'art. 292 c.p.c., per delimitare i casi in cui il contumace deve essere avvisato della riassunzione del processo.
richiamato per escludere che la cessazione della gestione commissariale determinasse la perdita della capacità processuale della società.
indicato quale norma sulla responsabilità degli amministratori per omesso vigilare sul generale andamento della gestione, coerente con la condanna per mancato controllo sull'ammanco di cassa.
richiamato per affermare il dovere dei sindaci di vigilanza e controllo attivo sulle attività sociali.
utilizzato per fondare la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato secondo i doveri della carica.
menzionato come possibile denuncia che i sindaci avrebbero dovuto eventualmente formalizzare in presenza di irregolarità gestorie.
evocato dai ricorrenti, ma ritenuto inconferente perché riferito alla società semplice e non alla cooperativa, cui si applicano le norme delle società per azioni se compatibili.
richiamato per affermare che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
richiamato per delimitare i vizi motivazionali deducibili in cassazione, escludendo il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
richiamato nella censura sul contraddittorio, ma escluso che imponesse l'integrazione nei confronti di tutti i coobbligati solidali.
richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. nella censura sulla partecipazione di altri convenuti, senza esito favorevole ai ricorrenti.
menzionato dai ricorrenti in relazione all'azione di responsabilità sociale, ma la Corte ha ribadito che può essere esercitata contro uno o alcuni soltanto dei responsabili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La cessazione dell'organo straordinario che rappresenta una persona giuridica non determina, di per sé, la perdita della capacità processuale dell'ente né l'automatica interruzione del giudizio, se permane la riferibilità della procura alle liti all'ente e non risulta una revoca della volontà processuale.
- L'atto di riassunzione non deve essere notificato al contumace quando la prosecuzione del processo non comporti un radicale mutamento della situazione processuale oggettiva o soggettiva tale da incidere sul suo diritto di difesa.
- Nelle società cooperative, in quanto compatibili, si applicano le regole delle società per azioni; pertanto, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere affermata per omesso controllo sull'andamento della gestione e sulle irregolarità contabili, senza necessità di individuare per forza singole appropriazioni materiali di ciascun convenuto.
- La responsabilità solidale di amministratori e sindaci può fondarsi sull'omessa vigilanza e sull'atteggiamento inerte di fronte a operazioni dubbie o irregolari, quando il danno derivi da una carenza di controllo che avrebbe potuto evitarlo.
- L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci non richiede necessariamente la partecipazione in giudizio di tutti i possibili corresponsabili solidali, essendo i rapporti con ciascuno autonomi e scindibili.
- In cassazione, il vizio motivazionale è configurabile solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è sufficiente lamentare una mera insufficienza argomentativa.
- Una censura sull'operato del consulente tecnico è inammissibile se il ricorso non riporta specificamente i quesiti affidati al CTU e non consente di verificare l'asserito superamento del mandato.
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