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Sentenza

Sentenza n. 11565/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) in parte qua: dell’elenco dei non ammessi al corso in-tensivo della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici, così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 mag-gio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piatta-forma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PARISI MARCELLINA il 25\11\2024 : della graduatoria della procedura concorsuale indetta con D.M. 107/2023 pubblicata in data 19 agosto 2024 sul sito INPA nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PARISI MARCELLINA il 17\3\2026 : per l’annullamento: 1) del decreto dipartimentale 002187 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante approvazione della graduatoria definitiva; 2) del decreto dipartimentale 124319 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante assegnazione ai ruoli regionali; 3) del decreto dipartimentale 2206 del 19 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante rettifica della graduatoria definitiva; 4) del decreto dipartimentale del 27.11.2024 n. 203703 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali; 5) del decreto dipartimentale del 18.12.2025 n. 3827 pubblicato il 18.12.2025 recante seconda rettifica alla graduatoria definitiva.

Giustizia amministrativa202406438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per mancato raggiungimento della soglia nella prova preselettiva, nonché graduatorie definitive, assegnazioni ai ruoli regionali e successive rettifiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore della procedura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata alla procedura riservata disciplinata dal d.m. 107/2023, aveva conseguito inizialmente 58 punti, poi rettificati a 59, a fronte della soglia minima di 60. Ha impugnato l'elenco dei non ammessi, l'esito della prova, la graduatoria e i successivi provvedimenti di approvazione, assegnazione e rettifica, deducendo: 1) violazione dell'art. 6 del d.m. 107/2023 e delle regole sulla predisposizione dei quesiti, con riferimento ai quesiti n. 25, n. 28 e n. 82, ritenuti rispettivamente viziato da un errore grafico, erroneo quanto all'inclusione dell'asilo nido nell'ambito dell'integrazione scolastica e ambiguo per l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul peculato d'uso del denaro; 2) violazione del capitolato Formez sulla novità dei quesiti, poiché il quesito n. 106 sarebbe stato già pubblicato in un manuale di preparazione; 3) violazione dei quadri di riferimento delle aree tematiche, poiché i quesiti n. 50 e n. 112 avrebbero riguardato autori non inclusi nella bibliografia prevista. I motivi aggiunti hanno esteso le censure, per invalidità derivata, alla graduatoria e agli atti successivi. In rito, la ricorrente ha contestato la mancata impugnazione della graduatoria del 9 agosto 2024 e la mancata notificazione a un controinteressato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto ammissibile, quale mero refuso, l'indicazione non precisa della data della graduatoria definitiva, riconoscendo la volontà di impugnare la graduatoria rettificata. Ha invece rilevato la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, poiché l'ampliamento del numero dei candidati utilmente collocati avrebbe ridotto le chance degli altri candidati; tuttavia ha ritenuto possibile prescindere dal rilievo processuale, essendo il gravame infondato nel merito. Il Collegio ha ribadito che la selezione e la formulazione dei quesiti appartengono alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di errori manifesti e oggettivi, irragionevolezza, illogicità o incongruità. Le risposte individuate dalla commissione sono apparse sicuramente corrette, mentre le altre costituivano distrattori dotati soltanto di margini di plausibilità. Non è stata ravvisata un'equivalenza invalidante tra il dominio "edu.it." e "edu.it", né un errore oggettivo nei quesiti contestati. Il giudice ha escluso che i quesiti di contenuto giuridico siano sindacabili con maggiore intensità rispetto a quelli concernenti altre materie, poiché ciò comporterebbe una sovrapposizione tra il controllo giurisdizionale e la valutazione propria della commissione. Le censure sulla novità del quesito n. 106 e sulla bibliografia dei quesiti n. 50 e n. 112 sono state ritenute generiche e non adeguatamente provate; inoltre, la ricorrente non aveva chiarito quale incidenza avrebbe avuto l'eventuale annullamento dei quesiti sul proprio punteggio. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6 d.m. 107/2023

    La disposizione disciplina la procedura e i quesiti della selezione; il giudice ha ritenuto non dimostrata la violazione delle relative regole.

  • art. 12 l. 104/1992

    Richiamato in relazione al quesito sull'ambito di applicazione dell'integrazione scolastica, senza che il giudice ravvisasse un errore manifesto nella risposta validata.

  • art. 314, comma 2, c.p.

    Richiamato nel quesito sul peculato d'uso; il giudice ha ritenuto non dimostrata l'ambiguità invalidante del quesito.

  • d.P.R. 445/2000

    Richiamato per il quesito relativo alla nozione di certificato; la censura sulla pretesa non novità è stata ritenuta non provata.

Massime di principio

  • La formulazione e la selezione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, ovvero di evidenti irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La presenza di risposte alternative dotate di una mera plausibilità non rende illegittimo il quesito quando la risposta individuata dalla commissione risulti sicuramente corretta e le altre svolgano la funzione di distrattori.
  • Il sindacato sui quesiti concorsuali non può essere più intenso solo perché la prova verte su materie giuridiche: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione né trasformare il giudizio sull'atto in un accertamento diretto dell'idoneità del candidato.
  • La contestazione dell'illegittimità di singoli quesiti deve essere assistita da specifica allegazione e prova, nonché dall'indicazione della concreta incidenza dell'eventuale annullamento sul punteggio del candidato; la mera deduzione astratta della violazione non è sufficiente.
  • Nelle controversie riguardanti selezioni concorsuali, l'incremento dei candidati collocati in posizione utile può ridurre le chance degli altri partecipanti e rende necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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