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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00469/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Gli attori avevano agito contro due avvocati chiedendo la risoluzione, per grave inadempimento, del contratto d'opera professionale e il risarcimento dei danni, assumendo che i difensori avessero gestito in modo negligente due giudizi civili relativi a un'immobile oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità. In particolare, contestavano: a) di non aver introdotto tempestivamente nel primo giudizio la domanda di indennità per il secondo periodo di occupazione legittima; b) di non averli adeguatamente informati della pubblicazione della sentenza resa nel secondo giudizio e di non averli consigliati in modo corretto sull'opportunità di proporre ricorso per cassazione avverso tale decisione. I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello deducendo, per il primo profilo, violazione dell'art. 20 L. 865/1971 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il secondo e terzo motivo, violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., degli artt. 115, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato prove non offerte o mal valutate e avesse applicato in modo scorretto il ragionamento presuntivo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sul primo ha osservato che la Corte d'appello non aveva affermato il principio contestato dai ricorrenti, ma aveva rilevato che la domanda relativa all'intero periodo di occupazione non poteva essere proposta nel primo giudizio perché il periodo non era ancora terminato; inoltre, ha valorizzato una ratio decidendi autonoma: la scelta di proporre quella domanda nel secondo giudizio, davanti al giudice competente, era frutto di una strategia processuale concordata con i clienti, non di negligenza. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui gli avvocati avevano fornito prova, tramite plurimi elementi logico-documentali e presunzioni gravi, precise e concordanti, di aver informato i clienti del deposito della sentenza e discusso con loro la mancata impugnazione. Ha inoltre ribadito che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito e che in sede di legittimità non è consentita una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e con attivazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 20 L. 865/1971

    La Corte rileva che la questione della proponibilità della domanda di indennità nel primo giudizio non era stata affrontata dalla decisione impugnata nei termini prospettati dai ricorrenti; comunque, la mancata proposizione era giustificata dalla scelta processuale di coltivare la domanda nel secondo giudizio davanti al giudice competente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta perché la Corte d'appello ha utilizzato elementi acquisiti agli atti e li ha apprezzati criticamente, senza attribuire efficacia di piena prova a elementi meramente valutativi.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione probatoria riservata al giudice di merito non è stata superata da errori di diritto; la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1218 c.c.

    L'accertamento dell'adempimento degli obblighi professionali è stato ritenuto corretto; non è emersa una responsabilità per inadempimento degli avvocati.

  • art. 1176 c.c.

    La Corte conferma che l'obbligo di diligenza del professionista va verificato in concreto, ma qui la Corte territoriale ha accertato che gli avvocati avevano informato e consigliato i clienti in modo adeguato.

  • art. 2727 c.c.

    La critica alla presunzione è stata respinta perché mirava in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto e non a dimostrare un errore di sussunzione del ragionamento presuntivo.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito; in cassazione è deducibile la violazione della norma solo se il giudice fonda la presunzione su fatti privi di tali requisiti, non se si propone una lettura fattuale alternativa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte evidenzia la carenza di specifica indicazione e di puntuale localizzazione della questione nel ricorso, con conseguente difetto di autosufficienza sul punto.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, non sussiste inadempimento quando la mancata proposizione di una domanda nel primo giudizio sia il risultato di una strategia processuale concordata con il cliente e coerente con il giudice competente, anziché di mera negligenza.
  • La prova dell'adempimento degli obblighi informativi e di consiglio del difensore può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti valutati dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla prova per presunzioni in una richiesta di rivalutazione del fatto o di sostituzione dell'inferenza probabilistica compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia sussunto nella norma presuntiva fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando la parte proponga una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La responsabilità professionale dell'avvocato richiede la specifica dimostrazione del nesso tra condotta contestata e pregiudizio; se la condotta è riconducibile a una scelta difensiva condivisa e razionale, viene meno il presupposto dell'inadempimento imputabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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