Cassazione Civile, Ordinanza n. 12470/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
Due creditori avevano promosso espropriazione presso terzi per crediti vantati dai debitori verso una società finanziaria, dopo aver rinvenuto tramite ricerca ex art. 492-bis c.p.c. e risultanze dell'anagrafe tributaria la presenza di "rapporti finanziari" tra i debitori e la terza. La terza pignorata non rese la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e non comparve all'udienza, sicché il giudice dell'esecuzione assegnò il credito ritenendolo non contestato ex art. 548 c.p.c. La società terza impugnò l'ordinanza con opposizione ex art. 617 c.p.c. e il Tribunale la accolse, annullando l'assegnazione perché il pignoramento indicava il credito in modo troppo generico come "rapporti finanziari", senza sufficiente specificazione del titolo e senza presupposti per applicare la ficta confessio; dichiarò invece inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito. I creditori ricorsero per cassazione con tre motivi: omesso esame delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che avrebbero sufficiente specificato il credito; violazione degli artt. 2697 c.c., 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere il Tribunale addossato ai creditori l'onere di chiedere l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.; violazione degli artt. 543, 548, 549 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile l'opposizione del terzo oltre i limiti dell'art. 548, comma 2, c.p.c. e per non avere considerato che l'onere di attivare l'accertamento avrebbe dovuto gravare sul terzo.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è ammissibile anche per far valere vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, quando il giudice abbia applicato erroneamente il meccanismo della non contestazione senza che l'atto di pignoramento consentisse l'identificazione del credito. Ha inoltre chiarito che le indicazioni dell'anagrafe tributaria sui "rapporti finanziari" non provano di per sé l'esistenza di un credito del terzo verso l'esecutato, perché tali dati censiscono rapporti eterogenei e non consentono di stabilire se il soggetto sia debitore o creditore. In mancanza di una specifica identificazione del credito pignorato, non opera la ficta confessio dell'art. 548 c.p.c. e occorre, su istanza della parte interessata, il subprocedimento ex art. 549 c.p.c., nel quale l'onere di allegare e provare il credito resta comunque a carico del creditore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rappresentati e difesi da se stessi
consente la difesa personale delle parti abilitate, richiamata solo per l'indicazione processuale dei ricorrenti
la ricerca telematica dei beni/crediti del debitore ha fornito l'indicazione di rapporti finanziari, ma tale dato non basta, da solo, a identificare il credito pignorato
il pignoramento presso terzi può indicare genericamente il credito, ma la genericità non può impedire l'identificazione del diritto pignorato quando occorra applicare la non contestazione
la mancata dichiarazione del terzo non basta, da sola, a legittimare l'assegnazione se il credito non è sufficientemente individuato
il meccanismo della ficta confessio opera solo se il credito pignorato è adeguatamente identificato nell'atto di pignoramento; l'opposizione del terzo è ammessa anche per vizi propri del provvedimento
in assenza dei presupposti dell'art. 548 c.p.c. il giudice deve procedere all'accertamento endoesecutivo, su istanza della parte interessata; nel relativo subprocedimento il creditore deve allegare e provare il credito
l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile dal terzo pignorato anche per vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, non solo nei casi di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.
disciplina il giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi
nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c. l'onere di allegazione e prova del credito pignorato grava sul creditore procedente
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di motivazione e giusto processo
richiamato nel motivo di ricorso per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per il rito camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato per le comunicazioni all'anagrafe tributaria sui rapporti finanziari
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, il meccanismo della non contestazione ex art. 548 c.p.c. presuppone non solo l'omessa dichiarazione del terzo, ma anche che il credito pignorato sia stato indicato in modo tale da consentirne l'identificazione.
- La mera indicazione di "rapporti finanziari" emersi dall'anagrafe tributaria non è sufficiente a provare l'esistenza di un credito del terzo verso l'esecutato, perché tale archivio censisce rapporti eterogenei e non consente di stabilire se il soggetto sia debitore o creditore.
- Se il credito pignorato non è sufficientemente specificato e il terzo non rende la dichiarazione, il giudice dell'esecuzione non può assegnare il credito sulla base della ficta confessio, ma deve attivare, su istanza della parte interessata, il subprocedimento di accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.
- Nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c. l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza del credito pignorato resta in capo al creditore procedente.
- Il terzo pignorato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione anche per far valere vizi propri del provvedimento, indipendentemente dai soli casi di incolpevole mancata conoscenza del processo esecutivo previsti dall'art. 548, comma 2, c.p.c.
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