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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26800/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati connessi alla coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), deducendo: 1) errata qualificazione giuridica della condotta e mancata esclusione della responsabilità in presenza di coltivazione ai sensi della legge n. 242/2016 (prodotti legali derivati dalla canapa); 2) insufficienti prove della capacità drogante ed efficacia psicotropa dei campioni e vizi nella campionatura (violazione art.192 c.p.p.); 3) mancanza del dolo per errore scusabile sulla legge (ricorso a normativa incerta); 4) errore nella non ricostruzione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 (minima offensività / uso personale) nonostante la quantità complessiva; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e aggravazione della pena (art. 62-bis, art. 133, art. 81 c.p.). Il ricorrente contesta in particolare che la coltivazione fosse destinata alla commercializzazione e sostiene che la maggior parte dei campioni avesse THC sotto le soglie previste dalla legge n. 242/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come coltivazione, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, confermando gli accertamenti di fatto dei giudici di merito (percezione dell'odore, rinvenimento di 104 piante in serre attrezzate, materiale per essiccazione e confezionamento, involucri, bilance, macchine per il sottovuoto, liquido di cannabis, e risultati di laboratorio con alcuni campioni a THC elevato). La Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite secondo cui la commercializzazione di derivati della canapa non ricompresi nella legge n. 242/2016 può integrare art. 73 anche se il THC è inferiore alle soglie, salvo che sia dimostrata l'assenza di efficacia drogante; nel caso concreto la offensività è stata invece verificata. Sono state respinte le censure relative alla campionatura e alla presunta inesistenza del dolo; è stata altresì confermata la negativa valutazione sulle attenuanti generiche per il rilevante disvalore della condotta. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della condanna nei termini già disposti, mentre la posizione di altra imputata (De Andrade Freitais) era stata valutata separatamente nei gradi precedenti e in parte assolta per mancanza di prova di concorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La commercializzazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti (anche derivati dalla cannabis sativa L.) integra il reato previsto dall'art. 73; il comma quinto può valere per condotte di minima offensività ma va valutato caso per caso in presenza di elementi che denotano professionalità e destinazione alla cessione.

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242 (disciplina coltivazione canapa) art. 2 comma 2; art. 4 commi 5 e 7

    I limiti di THC (es. 0,2%-0,6%) tutelano l'agricoltore nella filiera agroalimentare e prevedono misure cautelari (sequestro/distruzione) ma non costituiscono di per sé un indice esclusivo di liceità della commercializzazione dei derivati: la presenza di valori sotto la soglia non esclude automaticamente la rilevanza penale se la sostanza possiede efficacia drogante o la destinazione è commerciale.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 30475/2019 (Castignani)

    Giurisprudenza di riferimento che ha stabilito che la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina provenienti da coltivazione di cannabis sativa L. può integrare il reato di cui all'art. 73, indipendentemente dalla quantità di THC, salvo che sia provata la totale assenza di efficacia drogante (principio di offensività).

  • Corte di giustizia UE, causa C-663/18 (sentenza 19 novembre 2020)

    Riconosce limiti alla possibilità di vietare commercializzazione di CBD prodotto legalmente in altro Stato membro; la Cassazione ha precisato che tale principio non si estende ai prodotti contenenti THC, dato il diverso profilo drogante di quest'ultimo.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla campionatura; la Corte ha ritenuto non sussistente vizio tale da invalidare gli esami e ha ricordato che specifiche modalità di campionamento previste per stupefacenti cautelati non si applicano alla fase preliminare di estrazione dalle piante.

  • Codice penale, art. 81 (comma finale) e art. 133

    Art. 81 utilizzato per il cumulo/irrogazione della pena in presenza di più condotte; art. 133 (attenuanti generiche) valutato dai giudici che hanno ritenuto prevalente il fatto gravemente disvalorevole e quindi hanno negato le attenuanti.

  • Altre pronunce di legittimità richiamate (es. Sez. 4, n. 17558/2024; Sez. 3, n. 33101/2022; Sez.4 n. 48581/2022)

    Confermano i principi applicati: necessità di valutare la offensività concreta, la possibilità di utilizzo dei rilievi di polizia giudiziaria e i limiti del principio CJEU sul CBD rispetto al THC.

Massime di principio

  • La valutazione della liceità della coltivazione di canapa ai sensi della legge n. 242/2016 non è automatica: i limiti di THC tutelano l'agricoltore nella filiera, ma non escludono la rilevanza penale se viene dimostrata la destinazione alla vendita di prodotti non autorizzati o l'efficacia drogante.
  • Per stabilire la destinazione a fini di spaccio/commercializzazione il giudice può fondarsi su un insieme di elementi indiziari: numero e dimensione delle piante, presenza di serre attrezzate, impianti di illuminazione/riscaldamento/irrigazione, strumenti per essiccazione e confezionamento, bilance e macchine per sottovuoto, confezionamento in dosi, assenza di documentazione comprovante vendita lecita.
  • La presenza di alcuni campioni con THC superiore ai limiti consente di valutare la concreta offensività della produzione anche se altri campioni risultano sotto soglia; il criterio decisivo è l'attitudine della sostanza a provocare effetti psicotropi (efficacia drogante), non un mero confronto numerico con la soglia legale.
  • Difetti formali nella campionatura o contestazioni sulle modalità di analisi non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: la loro rilevanza va valutata nel contesto e alla luce della giurisprudenza che distingue tra estrazione preliminare e campionatura disciplinata dall'art. 87 DPR 309/1990.
  • La tesi dell'errore scusabile sulla legge è difficilmente accoglibile per delitti volontari quando dall'istruttoria emergono elementi che dimostrano il dolo (consapevolezza e volontà di destinare il prodotto alla commercializzazione o di eludere i limiti normativi).
  • Per far valere la fattispecie attenuata o l'area di minima offensività (art. 73 comma 5) è necessario dimostrare efficacemente la limitatezza quantitativa e l'assenza di segni di professionalità o organizzazione nella produzione; la mera invocazione di quantità contenute o della natura "leggera" della sostanza non basta se sussistono indici di attività professionale.
  • In caso di attività transfrontaliera o di uso di prodotti estratti integralmente dalla pianta (es. CBD) va considerata la giurisprudenza europea, ma il principio non si applica ai prodotti contenenti THC, che restano soggetti alla disciplina degli stupefacenti.

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