Cassazione Civile, Ordinanza n. 04618/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una parte per Euro 100.000 a titolo di restituzione di indebito. Il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta dalla controparte e dopo aver esteso il contraddittorio a un terzo, revocava il decreto e condannava anche ex art. 96 c.p.c. La parte soccombente proponeva appello, ma la Corte d’appello lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c., senza esaminare il merito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: nullità della sentenza d’appello per omesso esame di censure sulla motivazione della sentenza di primo grado; mancata valutazione della prova documentale ex art. 116 c.p.c.; mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio; omesso esame di documenti e-mail; violazione degli artt. 2702 e 1988 c.c. in relazione alla promessa di pagamento e ricognizione di debito; erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata. I resistenti hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prima l’eccezione di inammissibilità per difetto di ius postulandi, ritenendola infondata alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite sulla specialità della procura per cassazione. Tuttavia ha poi dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, perché essi aggredivano direttamente questioni di merito della decisione di primo grado senza censurare l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La condanna ex art. 96 c.p.c. è stata a sua volta ritenuta correttamente motivata sulla base della reiterazione delle tesi già proposte in primo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’appello deve contenere motivi specifici; se manca tale specificità, il gravame è inammissibile e non si apre l’esame del merito.
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve rispondere al requisito della specialità, ma tale requisito è letto in modo non formalistico se la procura è comunque riferibile al giudizio di legittimità.
La procura conferita al difensore è valida anche se apposta su foglio separato materialmente congiunto all’atto, secondo un’interpretazione elastica della specialità.
È richiamato come criterio di conservazione, per preferire l’interpretazione della procura che ne preservi l’efficacia.
È richiamato insieme al principio di conservazione per interpretare l’atto processuale in senso utile alla sua efficacia.
Viene evocato quale base formale dei motivi di ricorso, ma i motivi sono ritenuti inammissibili perché non colpiscono la ratio dell’inammissibilità dell’appello.
La censura sulla valutazione della prova documentale è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito non esaminato dalla sentenza d’appello.
Le doglianze di difetto di motivazione sono inammissibili se non attaccano la ragione processuale posta a base della decisione impugnata.
La doglianza sulla efficacia di scrittura privata è irrilevante se proposta contro una decisione di appello dichiarata inammissibile.
La censura sulla promessa di pagamento/ricognizione di debito non è scrutinabile quando l’appello è stato dichiarato inammissibile e tale statuizione non è specificamente impugnata.
La condanna per responsabilità aggravata è sorretta dalla reiterazione in appello delle stesse tesi già proposte in primo grado senza specifica argomentazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce la base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, va versato un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
In presenza di difesa comune di più parti con identica posizione processuale, è dovuto un compenso unico con possibile aumento nei limiti previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi di ricorso non possono limitarsi a criticare il merito della decisione di primo grado o della causa nel suo complesso quando la sentenza d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione: occorre censurare specificamente l’error in procedendo che ha determinato l’inammissibilità del gravame.
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità rende inammissibili, per carenza di interesse o per mancata attinenza alla ratio decidendi, i motivi di cassazione che investono direttamente il merito della controversia senza aggredire la statuizione processuale preliminare.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione va interpretata in senso conservativo: se è materialmente congiunta al ricorso e non emergono elementi incompatibili, deve ritenersi valida anche in assenza di espresso richiamo alla sentenza impugnata o al giudizio di legittimità.
- Il requisito di specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. richiede motivi capaci di confrontarsi con la decisione impugnata; la mera riproposizione delle tesi già svolte in primo grado senza puntuale confutazione della sentenza di primo grado non consente l’esame del merito.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere giustificata dalla proposizione di censure reiterative e prive di specifica argomentazione, quando esse confermino la sostanziale infondatezza o temerarietà della prosecuzione del processo.
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