Cassazione Penale, Sentenza n. 20764/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'estinzione del reato per prescrizione. Il fatto risale al 2 ottobre 2017; il ricorrente sosteneva che, applicando il termine prescrizionale massimo di cinque anni per le contravvenzioni, il reato si sarebbe estinto il 2 ottobre 2022 e, tenuto conto di 152 giorni di sospensione, il reato sarebbe stato prescritto in data 3 marzo 2023, cioè prima dell'udienza di appello del 7 giugno 2023. Denunciava quindi errata applicazione della legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 157 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, essendo il fatto commesso il 2 ottobre 2017, fosse applicabile la disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando) per i reati commessi dal 3 agosto 2017: tale disciplina prevede la sospensione del corso della prescrizione per determinati periodi (fra cui un anno e sei mesi aggiuntivi collegati ai gradi di giudizio). La Corte ha spiegato la successiva evoluzione normativa (legge Bonafede, riforma Cartabia con art. 161-bis e introduzione dell'art. 344-bis per l'improcedibilità) e ha indicato che la normativa applicabile va determinata in base alla data del fatto. Concludendo che alla prescrizione dovevano essere aggiunti i periodi di sospensione previsti dalla legge Orlando, la Corte ha ritenuto che il reato non fosse ancora estinto per prescrizione. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8 in relazione all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale che incrimina il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali; costituisce il fatto-reato oggetto del giudizio.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla decorrenza e calcolo della prescrizione; la Corte ha valutato la sua applicazione alla luce delle riforme successive e dei criteri di scelta della normativa nel tempo.
Prevedeva la sospensione del corso della prescrizione in relazione ai termini per il deposito della sentenza di primo grado e della motivazione di secondo grado, con periodi di sospensione fino a un anno e sei mesi; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2020.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando)
Riforma della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017; introduceva la sospensione dei termini di prescrizione nelle fasi di impugnazione secondo le modalità richiamate.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. legge Bonafede)
Modificò l'art. 159, comma 2, prevedendo una diversa sospensione della prescrizione a decorrere dal 1° gennaio 2020; parte della evoluzione normativa considerata dalla Corte.
legge 27 settembre 2021, n. 134 (Riforma Cartabia) e art. 161-bis c.p.
Abrogò l'art. 159, comma 2, e introdusse l'art. 161-bis c.p., che fa cessare il corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado; la Corte ha illustrato la successione normativa e i criteri di applicazione temporale.
Introdotto dalla Riforma Cartabia per disciplinare l'improcedibilità dell'azione penale in relazione ai termini massimi di durata dei gradi di giudizio; la Corte ha richiamato la norma nel quadro evolutivo, specificando la sua applicabilità temporale.
Richiamato come riferimento per i termini di deposito delle sentenze che attivano i periodi di sospensione previsti dalla legge Orlando.
art. 2 cod. pen. (principio di applicazione della legge penale nel tempo)
Richiamato dalla Corte per spiegare come applicare la successione delle leggi penali nel tempo quando non esistono disposizioni speciali che disciplinino la transizione; la Corte ha applicato la disciplina risultante dall'insieme delle norme e dalle regole di favore al reo quando pertinenti.
Massime di principio
- La normativa applicabile alla prescrizione si determina in base alla data del fatto: individuare esattamente la data del reato è fondamentale per scegliere il regime (Cirielli, Orlando, Bonafede, Cartabia).
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2020 si applicano, in linea di principio, i periodi di sospensione introdotti dalla legge Orlando; tali sospensioni possono prolungare la durata effettiva della prescrizione oltre il termine teorico.
- La semplice sottrazione degli anni previsionali non è sufficiente: bisogna conteggiare anche eventuali periodi di sospensione e le loro durate previste dalla normativa applicabile, nonché eventuali interruzioni o cause estintive.
- In casi di successione normativa, la Corte valuta quale disciplina sia applicabile e può ritenere applicabile la norma più favorevole al reo secondo le regole generali di diritto penale nel tempo.
- Quando si contesta la prescrizione occorre documentare e dimostrare con precisione i calcoli temporali (date di commesso reato, depositi di sentenze, udienze, sospensioni) e la normativa applicabile; omissioni o errori in tali calcoli rendono improbabile l'accoglimento dell'eccezione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per motivi manifesti comporta spesso condanna alle spese e, se previsto, al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
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