Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07010/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandataria)

La controversia

La controversia nasce da un volo Cancun–Milano Malpensa ritardato di oltre tre ore. La società mandataria di due passeggeri ha chiesto, ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, la compensazione pecuniaria di euro 1.200 per il ritardo. Il giudice di pace aveva respinto la domanda perché i passeggeri, avvisati del ritardo il giorno precedente, non si erano presentati al banco di accettazione all’orario inizialmente indicato e avevano atteso la partenza presso il luogo di villeggiatura. In appello il Tribunale ha invece accolto la domanda, ritenendo che la compensazione spettasse comunque in caso di ritardo superiore a tre ore. La compagnia aerea ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7 e 9 del Regolamento CE n. 261/2004, nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che il diritto alla compensazione per ritardo presupporrebbe anche la presentazione del passeggero al check-in all’orario originario e che, in difetto, non sarebbero dovute né le misure di assistenza né la compensazione pecuniaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto la compensazione pecuniaria ai passeggeri nonostante la mancata presentazione al check-in all’orario inizialmente indicato e nonostante il preavviso del ritardo del volo. La Corte ha affermato che, nel caso di ritardo prolungato, la tutela compensativa del Regolamento n. 261/2004 va rapportata alla perdita di tempo subita dal passeggero rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, e non al solo tempo trascorso in aeroporto. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 3, par. 2

    "a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’art. 5, si presentino all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto"

    La ricorrente sosteneva che la disposizione imponesse la presentazione al check-in quale condizione per tutte le tutele del regolamento, anche per la compensazione da ritardo; la Corte ha però seguito la lettura del giudice di merito, valorizzando che la compensazione per ritardo dipende dalla perdita di tempo all’arrivo e non dalla sola presenza al banco di accettazione.

  • Regolamento (CE) n. 261/2004, artt. 5, 6 e 7

    La Corte ribadisce che il regolamento disciplina compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato, e che la compensazione pecuniaria è dovuta in caso di ritardo superiore alla soglia rilevante, salvo circostanze eccezionali.

  • Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 5, par. 3

    Le circostanze eccezionali escludono la compensazione quando il vettore dimostri che il ritardo prolungato non sarebbe stato evitabile neppure adottando tutte le misure del caso.

  • Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 7

    La compensazione pecuniaria è commisurata alla gravità del ritardo e alla lunghezza della tratta; nel caso di ritardo prolungato rileva la perdita di tempo all’arrivo.

  • Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 9

    Le misure di assistenza richiamate dalla Corte riguardano pasti, alloggi e servizi accessori, ma la loro ratio non esaurisce né condiziona il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la responsabilità del vettore; la Corte non accoglie la censura, mantenendo ferma l’impostazione secondo cui il vettore resta responsabile salvo prova liberatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui grava sul vettore la prova delle circostanze esimenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro di deduzione dell’errore di diritto denunciato con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel sistema del Regolamento (CE) n. 261/2004 la compensazione pecuniaria per ritardo prolungato tutela la perdita di tempo subita dal passeggero rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, non il solo disagio dell’attesa in aeroporto.
  • Il diritto alla compensazione per ritardo superiore alla soglia di tre ore sussiste anche se il passeggero non si sia presentato al banco di accettazione all’orario originariamente indicato, purché la fattispecie rientri nell’ambito applicativo del regolamento e non ricorrano circostanze eccezionali liberatorie.
  • L’obbligo di compensazione del vettore aereo è escluso solo se il vettore dimostra circostanze eccezionali o comunque eventi non evitabili con tutte le misure del caso; la prova liberatoria grava sul vettore.
  • Le norme del Regolamento n. 261/2004 vanno interpretate in modo coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che assimila, ai fini compensativi, il ritardo prolungato alla cancellazione del volo in ragione dell’analoga perdita di tempo subita dal passeggero.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziarioEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.