Cassazione Civile, Sentenza n. 14453/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
HUBS SRL impugnava il diniego dell'Agenzia delle entrate alla restituzione di somme versate a titolo di definizione agevolata ("rottamazione" ex L. 27/12/2013 n.147, art.1, commi 618-623) che, successivamente al versamento e alla definizione, erano state giudicate non dovute con sentenze della CTP di Roma passate in giudicato. La società deduceva violazioni di norme processuali e sostanziali (art.360 c.p.c. nn.3 e 5, art.46 D.L. 31/12/1992 n.546, artt.99 e 112 c.p.c., art.2033 c.c.) lamentando altresì omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione delle norme sulla definizione agevolata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito a favore della società HUBS SRL. Pur richiamando il principio generale secondo cui la definizione agevolata (condono/rottamazione) normalmente impedisce la restituzione delle somme versate e ha effetti intangibili, la Corte ha ritenuto che nei casi peculiari in cui pronunce giudiziarie successive e passate in giudicato risultino integralmente favorevoli al contribuente, tali giudicati prevalgono in assenza di una norma espressa che sancisca l'irripetibilità delle somme versate. Poiché l'Amministrazione non aveva impugnato le sentenze favorevoli al contribuente, queste erano passate in giudicato; ne deriva che le somme versate risultano indebitamente corrisposte e devono essere restituite. La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito e liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico della soccombente.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, commi 618-623
618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. (...). 620. Entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. 621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento. 622. Entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.
La norma prevede l'estinzione del debito per i carichi oggetto di definizione agevolata ma non contiene una previsione esplicita di irripetibilità delle somme versate; la Corte interpreta la norma come causa di estinzione ma non come ostativa, in ogni caso, al prevalere di un successivo giudicato favorevole al contribuente quando l'Amministrazione non ha impugnato le decisioni sfavorevoli.
Art. 360 c.p.c. (criteri di impugnazione in Cassazione)
Richiamato come base formale per le censure (n.3 violazione di norme di diritto; n.5 omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha esaminato i motivi in termini di diritto e fatto, ritenendo fondati alcuni profili dedotti ai sensi di questa norma.
Art. 46 D.L. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di valutare la volontà delle parti circa l'estinzione dei giudizi tributari; la Corte ha assorbito il motivo secondario ma ne ha tenuto conto nel complesso della valutazione sulla incidenza del giudicato.
Denunciati dalla ricorrente in relazione alla corretta formazione e motivazione del provvedimento; la Corte ha valutato i profili procedurali nel contesto complessivo ma ha deciso la causa nel merito.
Norma sull'indebito oggettivo/arricchimento senza giusta causa; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di norma che vieti la restituzione, le somme versate per la definizione agevolata possono configurare indebito in presenza di giudicato favorevole al contribuente.
Richiamato per giustificare la rimessione della causa a ruolo per trattazione in pubblica udienza, essendo in gioco questioni di diritto di particolare rilevanza.
Consentito alla Corte di decidere la causa nel merito in sede di legittimità senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha utilizzato tale disposizione per accogliere il ricorso e decidere sulla restituzione.
Massime di principio
- Regola generale: la definizione agevolata (condono/rottamazione) tende a produrre effetti 'intangibili' e normalmente esclude la restituzione delle somme versate; tale effetto è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio.
- Eccezione pratica: se successivamente alla definizione agevolata interviene una sentenza di merito passata in giudicato integralmente favorevole al contribuente, e non sussiste una norma espressa che dichiari le somme irripetibili, il giudicato può prevalere e le somme versate possono configurare indebito oggettivo da restituire.
- Ruolo dell'Amministrazione: per far valere l'effetto estintivo della definizione agevolata su pronunce successive, l'Amministrazione dovrebbe impugnare le sentenze sfavorevoli; in mancanza di impugnazione, il giudicato consolida il diritto del contribuente.
- Interpretazione restrittiva delle eccezioni: ogni deroga al principio di non restituzione prevista dal condono deve essere espressamente prevista dalla legge e interpretata restrittivamente.
- Strategia per il contribuente: scegliere tra definizione agevolata e prosecuzione del contenzioso implica una valutazione del rischio; la scelta per la definizione generalmente preclude rimborsi, salvo il caso di successivo giudicato favorevole.
- Potere del giudice di legittimità: la Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art.384(2) c.p.c. quando non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori, accelerando la restituzione in presenza dei presupposti giuridici.
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