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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11756/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento e dagli avvisi di accertamento presupposti relativi a tasse automobilistiche per l'annualità 2005, formalmente riferiti a una società di persone di cui il ricorrente era socio. In primo grado e in appello il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, la formazione del titolo esecutivo e la prescrizione del tributo. Nel giudizio parallelo era stata proposta querela di falso sulla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento di una notifica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza d'appello per avere fondato la decisione su dati fattuali asseritamente errati e per avere ignorato la querela di falso; 2) violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 per mancata sospensione del giudizio in presenza della querela di falso proposta in altro giudizio; 3) violazione dell'art. 29 d.lgs. 546/1992 per mancata riunione di procedimenti connessi promossi dagli altri soci; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui erano state reiterate domande ed eccezioni non decise in primo grado, tra cui prescrizione e invalidità del titolo esecutivo; 5) violazione delle norme sulle spese processuali per la condanna solo parziale alle spese.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il terzo motivo. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che, in presenza di una querela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto impositivo presupposto, il giudizio tributario dovesse essere sospeso ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 fino al passaggio in giudicato della decisione sul falso, perché l'esito di quel giudizio incideva su un elemento costitutivo della pretesa fiscale. Ha inoltre accolto il quarto motivo, chiarendo che l'appellante, quando la questione di merito sia stata assorbita in primo grado, non deve proporre uno specifico motivo di impugnazione sul merito, ma può limitarsi a riproporre la domanda o eccezione ex art. 346 c.p.c.; era quindi errata la dichiarazione di genericità/inammissibilità. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    La notifica del ricorso alla Regione a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi è nulla, ma la nullità è sanata con effetto ex tunc dalla costituzione dell'amministrazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso tardivo è comunque ammissibile quando la parte intimata si costituisca sanando la nullità della notifica del ricorso.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    Il processo tributario va sospeso quando pende una querela di falso su un documento che costituisce elemento necessario della pretesa azionata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile è scrutinata come anomalia motivazionale solo se integra una violazione costituzionalmente rilevante; nel caso concreto non ricorreva.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    La riunione dei procedimenti è discrezionale; non era dovuta nel caso esaminato.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appellante che impugna una sentenza che ha omesso di decidere su una domanda perché la ha ritenuta assorbita non deve articolare un motivo specifico sul merito, ma deve riproporre la domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande ed eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite devono essere riproposte in appello per non ritenersi rinunciate.

  • art. 274 c.p.c.

    Il potere di riunione dei procedimenti connessi è discrezionale.

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione è obbligatoria solo per le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

  • art. 160 c.p.c.

    La notificazione non è nulla quando la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, non riferita a consegna a persona diversa dal destinatario, deve presumersi del destinatario fino a querela di falso.

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona secondo le regole richiamate dall'avviso di ricevimento.

  • L. n. 890/1982, art. 7, comma 2

    Se non risulta la consegna a persona diversa dal destinatario tra quelle ivi indicate, la firma illeggibile sull'avviso di ricevimento si presume del destinatario.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di spese del processo tributario, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria successiva ha dato conto dell'intervenuto giudicato nel giudizio pregiudicante sul falso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la pendenza di una querela di falso su un documento che incide direttamente sulla validità della notifica dell'atto presupposto impone la sospensione necessaria del giudizio ex art. 39 d.lgs. 546/1992, quando la decisione sul falso costituisce un passaggio necessario per la definizione della pretesa.
  • La validità della notifica a mezzo posta non è esclusa dalla mera sottoscrizione illeggibile dell'avviso di ricevimento, se non risulta che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario: in tal caso la firma si presume del destinatario fino a querela di falso.
  • La trasformazione o il mutamento di denominazione di una società non comporta l'estinzione del soggetto giuridico; la notifica eseguita alla precedente denominazione può restare valida se riferita allo stesso centro di imputazione.
  • La riunione dei procedimenti connessi è regola tendenzialmente discrezionale, salvo il caso delle impugnazioni contro la medesima sentenza, per le quali opera la riunione obbligatoria.
  • Quando il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi su una domanda o eccezione perché la riteneva assorbita, l'appellante non ha l'onere di formulare un nuovo motivo di merito articolato, ma deve riproporre la questione in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; una declaratoria di genericità fondata sul solo rinvio alla riproposizione delle domande è erronea.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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