Cassazione Civile, Ordinanza n. 21815/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per dare esecuzione a una precedente decisione della Corte di cassazione. Dopo una prima fase processuale, il ricorso in riassunzione era stato depositato ma non notificato; nonostante ciò, la commissione tributaria regionale lo aveva riqualificato come nuovo ricorso per ottemperanza e aveva instaurato il contraddittorio. In parallelo, nello stesso ufficio giudiziario ma davanti a una diversa sezione, pendeva un altro procedimento originato dal medesimo ricorso in ottemperanza, poi anch’esso sfociato nella nomina di un commissario ad acta. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato l’ordinanza della CTR con due motivi: con il primo ha sostenuto che il provvedimento, avendo contenuto di sentenza ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, sarebbe stato illegittimamente emesso in forma di ordinanza; con il secondo, in subordine, ha denunciato la violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 39, 279 e 295 c.p.c., deducendo la nullità del procedimento e del provvedimento per violazione del principio del ne bis in idem, poiché due giudizi identici erano stati attivati davanti alla stessa CTR e avrebbero dovuto essere trattati con litispendenza, continenza o sospensione, non con decisioni parallele. Nelle more, tuttavia, i due procedimenti risultavano riuniti e il contribuente aveva ricevuto l’accredito di quanto dovutogli.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di ottemperanza, l’errore nella forma del provvedimento non ne determina la nullità quando il contenuto e gli effetti corrispondono a quelli tipici previsti dalla legge: ciò che rileva è la sostanza dell’atto, non la sua denominazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le regole sulla litispendenza e continenza presuppongono pendenze davanti a giudici diversi, mentre qui le due cause erano già pendenti davanti allo stesso giudice, sicché il problema andava risolto semmai con la riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c., provvedimento ordinatorio non impugnabile in cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che la riunione era poi effettivamente intervenuta e che il credito del contribuente era stato soddisfatto. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate; esclusa invece l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di ottemperanza, il provvedimento del giudice che adotta i provvedimenti indispensabili in luogo dell’ufficio, inclusa la nomina del commissario ad acta, deve rivestire la forma della sentenza; tuttavia l’erronea adozione della forma dell’ordinanza non comporta nullità se il contenuto è quello tipico previsto dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per denunciare nullità processuali o del provvedimento decisorio.
Litispendenza e continenza presuppongono la pendenza di due cause davanti a giudici diversi e mirano allo spostamento della competenza.
artt. 273 e 274 cod. proc. civ.
Quando due cause pendono davanti allo stesso giudice, la questione si risolve con la riunione, che ha carattere ordinatorio.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla soluzione adottata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione in presenza di una parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Norma del procedimento camerale richiamata nel contesto della decisione.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma centrale sul giudizio di ottemperanza nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la validità del provvedimento va valutata in base al suo contenuto sostanziale e agli effetti giuridici prodotti, non alla sola etichetta formale; l’erronea qualificazione dell’atto come ordinanza, anziché sentenza, non determina di per sé nullità se il contenuto corrisponde a quello tipico previsto dalla legge.
- La litispendenza e la continenza ex art. 39 c.p.c. operano solo quando le cause siano pendenti davanti a giudici diversi; se invece i giudizi identici pendono davanti al medesimo giudice, la soluzione corretta è la riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c., provvedimento di natura ordinatoria e non impugnabile in cassazione.
- La mancata pronuncia sulla riunione di procedimenti già pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario non incide di per sé sulla validità degli atti o della decisione, specie quando la riunione intervenga successivamente.
- Nel processo tributario, l’eventuale nomina del commissario ad acta o l’adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del giudice dell’ottemperanza non sono invalidate da un mero errore di forma, in assenza di una specifica previsione di nullità.
- Il motivo di ricorso che censuri un provvedimento ordinatorio privo di decisività o impugnabilità in sede di legittimità è inammissibile.
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