Cassazione Penale, Sentenza n. 30034/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 06/02/2025 che, accogliendo istanza difensiva, aveva disposto la revoca della confisca e la restituzione dell'area interessata da discarica abusiva oggetto del decreto penale di condanna del 29/03/2021. Il Procuratore ha dedotto, in particolare, che la confisca obbligatoria prevista per le discariche abusive (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e richiamo all'art. 240 cod. pen.) poteva e doveva essere disposta anche con decreto penale di condanna, evidenziando la presenza di rifiuti pericolosi che avrebbero impregnato il terreno e la mancata bonifica; ha inoltre contestato la competenza o la possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione dopo l'avvio di misure esecutive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP avesse correttamente affrontato le questioni sollevate. Si è affermato che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 ha natura sanzionatoria e non è tra le ipotesi espressamente applicabili mediante decreto penale di condanna; il terreno adibito a discarica, pur utilizzato illegalmente, non è considerato bene "intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso" come richiede l'art. 240 cod. pen. per la confisca obbligatoria generale. Tuttavia l'obbligo di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi permane indipendentemente dalla confisca o dalla titolarità del bene. Infine la Corte ha osservato che non risultava avviata una esecuzione della confisca che impedisse l'intervento del giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il rigetto dell'opposizione; utilizzata come riferimento formale per l'atto di opposizione del pubblico ministero.
Individua la confisca obbligatoria di cose intrinsecamente o oggettivamente pericolose; la Corte ha distinto tale ipotesi dalla fattispecie della discarica, ritenendo che il terreno non abbia per sé tale natura.
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Prevede la confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva se appartenente all'autore o al compartecipe; la Corte ha interpretato la disposizione come avente carattere sanzionatorio e non applicabile tramite decreto penale di condanna, non essendo tale ipotesi espressamente contemplata.
art. 460, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti del decreto penale di condanna; la Corte ha richiamato che il decreto può ordinare la confisca solo per le fattispecie espressamente previste (ad es. art. 240) e non per confische sanzionatorie come l'art. 256, comma 3.
art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Norma citata a titolo di paragone: la confisca del mezzo per trasporto abusivo è stata giustamente considerata di natura sanzionatoria e quindi non equiparabile alla confisca obbligatoria generale disposta dall'art. 240 cod. pen.
Norme procedurali e di riferimento menzionate nella censura iniziale; richiamate dal ricorrente ma non determinanti per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 ha prevalente natura sanzionatoria e non è automaticamente applicabile con decreto penale di condanna se la legge non la contempla espressamente per tale procedura.
- La confisca obbligatoria di cui all'art. 240 cod. pen. riguarda beni "intrinsecamente o oggettivamente pericolosi"; un terreno utilizzato come discarica abusiva non è di per sé intrinsecamente pericoloso se può essere bonificato e riutilizzato.
- L'obbligo di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi è indipendente dall'esito della richiesta di confisca: anche se la confisca non è disposta o è revocata, permangono gli obblighi ripristinatori a carico dell'autore dell'illecito o di chi sia tenuto per legge.
- Il giudice dell'esecuzione può valutare la legittimità di una confisca e intervenire, purché non sia già stata avviata o compiuta l'esecuzione della confisca stessa; il mantenimento di un sequestro cautelare non equivale a esecuzione definitiva della confisca.
- Nelle ipotesi ambigue va preferita una lettura conforme alla distinzione tra misure di natura sanzionatoria e misure di confisca obbligatoria generale, verificando sempre la specifica disciplina sostanziale e procedurale applicabile.
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