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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36395/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un testamento con cui il de cuius aveva attribuito al figlio alcuni immobili, in particolare due case e un capannone. La sorella del testatore ha agito per far accertare la lesione della propria quota di legittima e per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie nella misura necessaria a reintegrarla, con conseguente restituzione dei beni. In primo grado il tribunale ha accertato la lesione e disposto la restituzione del capannone, con conguaglio a carico dell'attrice. In appello i soccombenti hanno dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla pretesa pretermissione della sorella, la mancata considerazione di altri beni mobili relitti che avrebbero escluso la sua qualità di pretermessa, la mancata valutazione delle migliorie apportate ai beni e l'erronea regolazione delle spese. La Corte d'appello ha respinto i primi tre profili e accolto solo parzialmente il motivo sulle spese. In cassazione i ricorrenti hanno reiterato tre censure: nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla presenza di altri beni ereditari; violazione dell'art. 588 c.c. per avere qualificato la disposizione testamentaria come sostanzialmente universale anziché come semplice legato o institutio ex certa re.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva comunque dato una risposta nel merito, spiegando che non vi era prova di altri beni relitti e che la posizione della sorella era, in sostanza, assimilabile a quella del legittimario pretermesso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per effetto della cd. doppia conforme, essendo la valutazione sulle prove conforme nei due gradi di merito. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che l'interpretazione del testamento compiuta dal giudice di merito era coerente con i criteri ermeneutici e, comunque, decisiva restava l'assenza di prova di altri beni idonei a escludere la necessità dell'azione di riduzione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di appello abbia comunque esaminato e disatteso nel merito la questione, fornendo una risposta non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, quando la valutazione del fatto e delle prove sia stata condivisa da primo e secondo giudice nel regime applicabile ratione temporis.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Preclude la deduzione in cassazione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sul punto decisivo.

  • art. 588 c.c.

    L'assegnazione di beni determinati può valere come disposizione a titolo universale se risulta la volontà del testatore di chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto; altrimenti si tratta di legato.

  • art. 563 c.c.

    La concreta individuazione dei beni da restituire dopo l'azione di riduzione dipende dalla quantificazione della lesione e dall'effettiva consistenza del compendio ereditario.

  • art. 97 c.p.c.

    Nel caso di parti soccombenti portatrici di un interesse comune, la condanna alle spese può essere pronunciata in solido.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta la debenza dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur non aderendo espressamente alla tesi della parte, abbia comunque affrontato la questione e ne abbia dato una soluzione sul piano sostanziale.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è deducibile quando vi sia doppia conforme sulle questioni di fatto e di prova, nei limiti di legge.
  • In materia testamentaria, la qualificazione della disposizione come istituzione di erede o come legato dipende dall'accertamento della volontà effettiva del testatore, da compiersi con interpretazione letterale e logica dell'atto.
  • Quando il compendio relitto risulta integralmente assorbito dalla disposizione testamentaria, il chiamato pretermesso o sostanzialmente pretermesso può far valere la tutela legittimaria mediante azione di riduzione.
  • La mancanza di prova circa l'esistenza di ulteriori beni relitti impedisce di escludere la lesione della quota di riserva e rende non decisiva la tesi della chiamata ab intestato.
  • Le spese di lite possono essere poste in solido a carico di più soccombenti quando essi perseguano un interesse comune nella resistenza alla domanda.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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