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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, considerando eventualmente inefficace la definizione solo in seguito. L'Agenzia ha inoltre dedotto, in via subordinata, un vizio di motivazione. La Corte ha distinto gli effetti della disciplina ai fini IVA da quelli relativi alle imposte dirette.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Quanto all'IVA, ha disapplicato l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, ritenendo incompatibile la rinuncia alle sanzioni con gli obblighi derivanti dalla normativa IVA europea. Quanto alle imposte dirette, ha stabilito che il condono ex art. 9-bis si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini e secondo le modalità previste; il solo pagamento della prima rata non è sufficiente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.250 euro oltre accessori, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Definizione dei ritardati od omessi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali

    La disposizione introduce un condono di tipo clemenziale e richiede, per il perfezionamento della definizione e per l'esonero dalle sanzioni, il pagamento integrale e tempestivo degli importi dovuti. Non sono applicabili in via analogica le disposizioni di altri condoni che salvaguardano gli effetti della definizione anche in caso di pagamento non integrale.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Le disposizioni disciplinano forme diverse di condono, di tipo premiale, nelle quali la legge può prevedere il mantenimento degli effetti della definizione anche in assenza di adempimento integrale. Tali regole, essendo eccezionali, non possono essere estese all'art. 9-bis.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14

    È richiamato dalla sentenza impugnata in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme dovute in caso di inefficacia della definizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza della CTR; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Le norme impongono agli Stati membri di garantire l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Sono incompatibili con rinunce generali o indiscriminate all'imposta o alle sanzioni che compromettano il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA.

Massime di principio

  • Nei condoni fiscali occorre applicare rigorosamente la disciplina specifica prevista dalla legge: le regole favorevoli previste per altre forme di definizione non possono essere estese per analogia.
  • Quando una norma di condono richiede il pagamento rateale, il contribuente deve rispettare tutte le scadenze e pagare integralmente quanto dovuto, salvo una disposizione espressa che mantenga gli effetti del condono in caso di pagamento incompleto.
  • Il pagamento della sola prima rata, in assenza di una specifica clausola di salvaguardia, non perfeziona il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 e non consente di beneficiare dell'esonero dalle sanzioni.
  • Le agevolazioni fiscali che incidono sull'IVA devono essere compatibili con il diritto dell'Unione europea; il giudice nazionale può disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile, anche nel giudizio di cassazione.
  • È necessario distinguere tra condoni premiali, che possono incidere sull'accertamento del tributo, e condoni clemenziali, che si limitano a ridurre o eliminare sanzioni: le conseguenze dell'inadempimento possono essere diverse.

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