Sentenza n. 1432/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2246/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2246/2024, relativa all’accredito di complessivi € 2.000 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2246/2024, notificata il 27 marzo 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 23 giugno 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad accreditare € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 2.000. Persistendo l’inadempimento anche dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che da tale momento la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
comma 3; comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’amministrazione.
Disciplina, secondo quanto indicato dal giudice, la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella.
Richiamato per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del provvedimento giurisdizionale, attestata da certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e fissare contestualmente una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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