Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione/proprietà e rilascio proposta da un ente privato nei confronti dell'occupante di un immobile sito in Vasto. L'attore ha dedotto di essere divenuto proprietario del bene per legato testamentario disposto da un precedente proprietario, a sua volta acquirente dell'immobile con atto di compravendita del 1973, e ha chiesto anche il risarcimento dei danni per occupazione senza titolo e per interventi edilizi eseguiti senza autorizzazione e asseritamente dannosi. Il convenuto ha resistito sostenendo di possedere da anni il bene, di avervi eseguito lavori di ristrutturazione e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento dell'acquisto a titolo originario dell'immobile. Il tribunale ha accolto la domanda attorea, riconoscendo la proprietà esclusiva dell'immobile, ordinando il rilascio e liquidando il danno da occupazione abusiva e quello da lavori abusivi. La corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo non decisive le risultanze catastali rispetto al contenuto dell'atto di acquisto e ai confini indicati nel titolo, reputando sanata per acquiescenza l'eccezione di nullità di una testimonianza e valorizzando la CTU per i danni materiali. In cassazione il soccombente ha articolato cinque motivi: 1) violazione di norme catastali e notarili per asserita erronea identificazione del bene e difetto di legittimazione attiva dell'attore; 2) violazione delle norme sull'usucapione e sulla prova del titolo, contestando il richiamo all'usucapione decennale del dante causa; 3) omesso esame di fatti decisivi in tema di danni materiali all'immobile, anche alla luce della CTU e delle testimonianze; 4) violazione delle norme sul risarcimento del danno da mancato godimento, sostenendo che il danno non fosse provato e che non fosse configurabile nei confronti di un mero detentore; 5) violazione delle norme sulla ripetizione delle somme spese per ristrutturazione, contestando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e sostenendo di aver provato i costi sostenuti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi, secondi, terzi e quinti motivi e ha ritenuto infondato il quarto, confermando che il danno da occupazione sine titulo è un danno normale/presunto risarcibile anche in via di liquidazione equitativa sulla base del valore locativo di mercato, e che il ricorso non confrontava adeguatamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso: i primi, secondo, terzo e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, mentre il quarto è stato respinto nel merito perché infondato. È stata confermata la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la proprietà dell'immobile in capo all'ente attore, ordinato il rilascio del bene e confermato la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per occupazione abusiva e per i lavori eseguiti senza autorizzazione. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce delle censure di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha però rilevato inammissibilità per difetto di specificità o di riferibilità alla ratio decidendi, e nel motivo ex n. 5 anche la preclusione derivante dalla doppia conforme.
Il ricorso è inammissibile se non individua con precisione i documenti richiamati e se le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrando che siano diverse.
La censura sulla sua applicazione è stata ritenuta non pertinente perché la sentenza d'appello aveva escluso che l'accoglimento della domanda dipendesse dall'usucapione decennale del dante causa, trattandosi di argomento solo aggiuntivo e non decisivo.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 2643 c.c., senza incidere sulla decisione finale per difetto di pertinenza alla ratio decidendi.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di trascrizione/titolo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di attinenza alla ratio.
art. 51 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Invocato dal ricorrente in tema di identificazione dell'immobile e valore degli elementi catastali; la Corte ha tuttavia ribadito che, ai fini dell'individuazione del bene nel contratto, i dati catastali non sono determinanti rispetto al contenuto descrittivo del titolo e ai confini indicati nell'atto.
art. 29, comma 1-bis, l. 27 febbraio 1985, n. 52
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza dei dati catastali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650
Richiamato dal ricorrente in materia catastale; la Corte ha escluso che esso imponesse nel caso concreto di dare valore determinante ai soli dati catastali.
Richiamato nel motivo sul danno da occupazione abusiva; la Corte ha confermato la liquidazione del danno secondo i criteri del danno emergente normale/presunto e del valore locativo di mercato.
Richiamato nel motivo sul danno da occupazione abusiva; la Corte ha ritenuto il danno risarcibile come conseguenza immediata e diretta della perdita del godimento del bene.
La Corte lo richiama per affermare che la privazione del diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo integra il pregiudizio risarcibile da occupazione abusiva.
Richiamato nel motivo sulla ripetizione delle spese di ristrutturazione; la Corte ha confermato l'inammissibilità della censura perché la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi non tutte impugnate.
Richiamato nel motivo sulla ripetizione delle spese di ristrutturazione; la Corte ha confermato l'inammissibilità della censura perché la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi non tutte impugnate.
Richiamato nel quinto motivo dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata attinenza a tutte le rationes decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione di un immobile nel titolo di acquisto, i dati catastali hanno valore meramente sussidiario e non prevalgono sul contenuto descrittivo dell'atto e sui confini ivi indicati, quando questi consentano l'identificazione del bene.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ovvero che attacchi argomentazioni solo ad abundantiam e non decisive.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'occupazione senza titolo di un immobile altrui integra un danno risarcibile in re ipsa, inteso come perdita della possibilità di godimento del bene, liquidabile anche in via equitativa con riferimento al valore locativo di mercato.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte: la mancata impugnazione di anche una sola di esse rende il motivo o il ricorso inidoneo a determinare la cassazione.
- Le doglianze che presuppongono documenti o fatti non specificamente localizzati nel ricorso sono inammissibili per difetto di specificità, essendo onere del ricorrente indicarne contenuto, collocazione e rilevanza probatoria.
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