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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società subappaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo dovuto per la fornitura e posa in opera di una pavimentazione eseguita presso un centro commerciale, in forza di un contratto di subappalto. La società destinataria dell’ingiunzione propose opposizione deducendo l’inadempimento dell’appaltatrice/subappaltatrice e l’inesigibilità del credito per la presenza di vizi nella pavimentazione. Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione, revocando in parte il decreto e compensando il credito con l’importo stimato per eliminare i vizi. In appello la committente sostenne che, trattandosi di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poteva rifiutare il pagamento del saldo prezzo per effetto dei vizi dell’opera, senza dover proporre specifiche domande ex artt. 1667 e 1668 c.c.; inoltre censurò la decisione di secondo grado che aveva escluso la compensazione tra quanto dovuto e i costi di eliminazione dei vizi. La corte d’appello rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale della subappaltatrice, escludendo la compensazione per difetto di domanda. In Cassazione la società committente articolò quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1460, 1667, 1668 e 1669 c.c. per avere negato l’operatività dell’eccezione di inadempimento dopo il completamento e la consegna dell’opera; (2) violazione degli artt. 100 c.p.c., 1453, 1460, 1667 e 1668 c.c. per avere escluso l’interesse ad eccepire l’inadempimento; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla comparazione dei reciproci comportamenti delle parti; (4) violazione delle stesse norme per aver eliminato la compensazione tra credito monitorio e costi di eliminazione dei vizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha confermato che le norme speciali dell’appalto in tema di vizi e difformità integrano, senza escluderli, i principi generali sull’inadempimento; tuttavia, quando l’opera sia stata ultimata e consegnata, il committente convenuto per il pagamento non può limitarsi a opporre l’art. 1460 c.c., ma deve far valere i rimedi tipici di garanzia previsti dagli artt. 1667 e 1668 c.c. (eliminazione dei vizi o riduzione del prezzo). Ha quindi ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che aveva escluso la compensazione disposta dal primo giudice, perché effettuata in assenza di una specifica domanda del committente e dunque in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non essendo stata proposta domanda di risoluzione, la Corte ha anche escluso la necessità di una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata; è stato inoltre disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento non è il rimedio esclusivo nel contratto di appalto quando l’opera sia stata ultimata e consegnata; in tale ipotesi operano i rimedi speciali per vizi e difformità.

  • art. 1667 c.c.

    Le garanzie per difformità e vizi dell’opera integrano i principi generali dell’inadempimento; il committente può farle valere per paralizzare la pretesa al pagamento del prezzo, ma deve avvalersi dei rimedi tipici previsti dalla norma.

  • art. 1668 c.c.

    Il committente, in presenza di vizi dell’opera compiuta e consegnata, deve chiedere i rimedi previsti dalla disciplina speciale, non potendo ottenere una compensazione disposta d’ufficio in assenza di domanda.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato solo in collegamento sistematico con la disciplina dei vizi dell’opera e con i principi generali dell’inadempimento.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire/eccepire è valutato in funzione della concreta utilità processuale, ma nel caso la censura non ha superato il rilievo che il rimedio corretto era quello speciale dell’appalto.

  • art. 1453 c.c.

    Rimane applicabile quando l’opera non sia stata eseguita, non completata, realizzata in ritardo o non consegnata; non è la disciplina centrale quando l’opera sia stata completata e consegnata con vizi.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel medesimo quadro delle conseguenze dell’inadempimento non riferibile al caso di opera ultimata e consegnata con difetti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se del caso.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, le norme speciali sulla garanzia per vizi e difformità dell’opera non escludono i principi generali in tema di inadempimento, ma li integrano; tuttavia, una volta che l’opera sia stata completata e consegnata, il committente che voglia reagire alla domanda di pagamento deve normalmente attivare i rimedi tipici della disciplina speciale.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere utilizzata per ottenere, in luogo dei rimedi previsti dall’appalto, una compensazione o una riduzione del credito riconosciute d’ufficio dal giudice in assenza di specifica domanda.
  • La condanna al pagamento del prezzo dell’appalto non può essere automaticamente ridotta delle spese di eliminazione dei vizi se il convenuto non ha chiesto espressamente il rimedio previsto dall’art. 1668 c.c. o altra domanda compatibile con tale abbattimento.
  • La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti rileva soprattutto nei casi in cui sia dedotta la risoluzione o l’inadempimento impeditivo dell’esecuzione; quando invece l’opera sia già stata consegnata con vizi, la tutela del committente segue la disciplina speciale delle garanzie edilizie.

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MaterieAppalto
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