Cassazione Civile, Ordinanza n. 03385/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato l'8 gennaio 2004 tra una promissaria acquirente e un promittente venditore. In primo grado era stata accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dall'acquirente, con trasferimento degli immobili promessi in vendita. In appello il venditore deduceva che il preliminare fosse nullo perché integrava un patto commissorio, in quanto serviva a garantire il soddisfacimento di un debito di una società collegata nei confronti di un terzo creditore, e in subordine perché simulato. La Corte d'appello accoglieva l'appello principale, dichiarando la nullità del preliminare per causa illecita ex art. 1344 c.c. in funzione elusiva del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., e rigettava l'appello incidentale. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 102, 103 e 154 c.p.c. in relazione all'art. 2744 c.c., sostenendo la necessità del litisconsorzio della società creditrice; 2) violazione degli artt. 2744 c.c., 1362 c.c., 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., nonché illogicità della motivazione, contestando l'assenza di prova del nesso di collegamento e della funzione di garanzia; 3) le medesime violazioni, oltre a censura sulla simulazione, contestando che il preliminare fosse stato realmente voluto e che la quietanza liberatoria escludesse la tesi della simulazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società creditrice evocata come beneficiaria dell'operazione non era parte necessaria del giudizio: la nullità del preliminare produce effetti solo tra le parti del negozio e, nella prospettazione accolta dal giudice di merito, la società terza era al più litisconsorte facoltativa in presenza di negozi distinti ma funzionalmente collegati. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché si risolvevano in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito e non censurabili in cassazione se non nei limiti ristretti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente indicati né realmente violati. La Corte ha confermato che il divieto di patto commissorio si estende a qualunque schema negoziale, anche a un preliminare di vendita, quando sia impiegato per realizzare una garanzia illecita e un assetto di interessi finalizzato a trasferire il bene al creditore in caso di inadempimento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi travolta dalla declaratoria di nullità del contratto
il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio usato per conseguire il risultato vietato dell'illecita coartazione del debitore e dell'attribuzione del bene al creditore in caso di inadempimento
il preliminare è nullo quando, pur non integrando formalmente un patto commissorio, costituisce mezzo per eludere una norma imperativa e realizza una causa illecita
non ricorreva il litisconsorzio necessario della società creditrice, perché non era parte necessaria del rapporto dedotto in giudizio
la società creditrice, nella prospettazione dell'operazione, poteva al più essere parte di un litisconsorzio facoltativo proprio per connessione tra negozi distinti
richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alle regole processuali invocate dalla ricorrente
la violazione dei canoni ermeneutici non è configurabile quando la censura mira soltanto a sostituire una diversa interpretazione a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito
richiamato dalle censure sulla prova, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse in realtà di contestazione della valutazione del materiale probatorio
la doglianza è inammissibile se mira a contestare il prudente apprezzamento delle prove o a proporre una nuova valutazione del fatto
la prova della simulazione relativa, quando si fa valere l'illiceità del negozio, può essere data anche per testimoni o per presunzioni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto, all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il divieto di patto commissorio non opera solo quando il risultato vietato sia direttamente e formalmente pattuito, ma si estende a qualunque schema negoziale, anche complesso o collegato, che sia funzionalmente preordinato a trasferire un bene al creditore quale garanzia dell'adempimento.
- Per accertare la nullità per elusione del patto commissorio occorre verificare, in concreto, il nesso di strumentalità tra i negozi, la funzione di garanzia dell'operazione e l'assetto complessivo degli interessi, prescindendo dalla forma tipica del contratto utilizzato.
- Quando l'operazione negoziale coinvolge più contratti distinti ma funzionalmente collegati, la partecipazione di un terzo beneficiario del risultato economico può dar luogo solo a litisconsorzio facoltativo, non necessario, se la decisione produce effetti soltanto tra le parti del negozio impugnato.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove: la censura deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione si sia discostata da essi.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, la scelta delle risultanze probatorie ritenute decisive e la ricostruzione della volontà negoziale sono apprezzamenti di merito insindacabili se sorretti da motivazione plausibile e logicamente coerente.
- La simulazione relativa di un negozio può essere provata con testimoni e presunzioni quando la domanda è diretta a far valere l'illiceità del negozio stesso.
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