Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di collaborazione per attività di allenamento mentale stipulato il 23 novembre 2016 e ritenuto tacitamente rinnovato. La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi al periodo novembre 2018 - novembre 2019; la controparte ha proposto opposizione deducendo di non avere più ricevuto le prestazioni dall'aprile 2018, per l'interruzione del rapporto con gli allenatori materialmente incaricati dalla società, e in via riconvenzionale ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società e la restituzione delle somme versate. Il Tribunale ha revocato il decreto, ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della società e l'ha condannata alla restituzione di una parte delle somme. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che la controparte non avesse proposto una vera eccezione di inadempimento, ma avesse inteso sciogliersi dal contratto; 2) violazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c. e della clausola contrattuale sul rinnovo/interruzione anticipata, lamentando che non fosse stata provata la cessazione del rapporto, che il destinatario non avesse ricevuto la comunicazione del 13 agosto 2018 e che il contratto si fosse rinnovato tacitamente; 3) violazione dell'art. 1256 c.c., invocando l'impossibilità sopravvenuta dovuta a problemi interni e al mancato rientro della documentazione da parte di un ex amministratore; 4) violazione della clausola contrattuale sul tacito rinnovo, insistendo sull'intervenuto rinnovo biennale e sulla debenza dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero costruiti su un medesimo presupposto non condiviso dalla sentenza impugnata, cioè l'attribuzione decisiva alla comunicazione del 13 agosto 2018, mentre i giudici di merito avevano invece escluso rilievo a tale comunicazione e avevano fondato la decisione sull'accertato inadempimento della società per non aver reso la prestazione dovuta per un periodo di circa dieci mesi, lasciando la controparte priva del servizio nel pieno della stagione agonistica. La Corte ha rilevato che i motivi non colpivano la ratio decidendi, tentavano una diversa ricostruzione dei fatti e, in particolare il quarto motivo, si risolvevano in una contestazione fattuale mascherata da violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato; confermato l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l'eccezione di inadempimento presuppone la permanenza del rapporto e l'altrui inadempimento; nel caso concreto i giudici di merito non hanno valorizzato la comunicazione invocata come vera eccezione, ma hanno accertato l'inadempimento della società per mancata prestazione del servizio.
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito in presenza di un inadempimento grave della società.
la gravità dell'inadempimento è stata ravvisata nella protratta assenza della prestazione per circa dieci mesi durante la stagione sportiva.
la ricorrente invocava un erroneo riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha osservato che i motivi non scalfivano l'accertamento di fatto già compiuto sulla mancata esecuzione della prestazione.
la deduzione di impossibilità sopravvenuta è stata ritenuta inconferente rispetto all'accertato inadempimento dell'obbligazione di prestare il servizio anche tramite allenatori diversi da quelli originari.
art. 7.7 dell'accordo di collaborazione professionale per attività di allenamento
Restano, comunque, salvi i diritti maturati da Diwins LTD sugli emolumenti dovuti dall'Atleta e pattuiti al punto 7.2 lett. a), b) e c) e nell'All. A del presente contratto, anche nel caso di interruzione anticipata del Servizio di Coaching in via definitiva
la clausola non è stata ritenuta idonea a sovvertire l'accertamento della risoluzione per grave inadempimento della società e della conseguente inopponibilità della pretesa di pagamento nel caso concreto.
art. 6.2 dell'accordo di coaching
richiamata in relazione al tacito rinnovo, ma le censure sulla sua applicazione sono state giudicate inammissibili perché non coglievano la ratio della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione di legge va dedotta con specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
serve alla specifica esposizione delle ragioni di censura in diritto; la mancata individuazione della regula iuris violata rende inammissibile il motivo.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura si fonda su un presupposto fattuale o giuridico diverso da quello effettivamente posto a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- La violazione di legge non può essere dedotta in modo generico o solo attraverso una diversa ricostruzione dei fatti; occorre indicare specificamente quale affermazione in diritto della sentenza sia in contrasto con la norma invocata.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone la perdurante sinallagmaticità del rapporto e non elide l'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'inadempimento della parte che doveva eseguire la prestazione.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento, la gravità va apprezzata in concreto in relazione alla funzione del contratto e alla durata della mancata prestazione; una sospensione protratta del servizio essenziale può integrare grave inadempimento.
- L'impossibilità sopravvenuta o le disfunzioni interne dell'organizzazione contrattuale non escludono l'inadempimento quando la prestazione dovuta poteva e doveva essere assicurata con modalità alternative previste dal rapporto.
- Una clausola contrattuale sul rinnovo automatico o sull'interruzione anticipata non può prevalere sull'accertamento giudiziale della risoluzione per grave inadempimento, se la fattispecie concreta è diversa da quella disciplinata dalla clausola.
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