Cassazione Penale, Sentenza n. 40877/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n. 2 R.D. 267/1942 e art. 223 R.D. 267/1942) nella qualità di amministratore di fatto della Lisella Autolinee S.r.l. fallita. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di contraddittorietà/illogicità per aver ritenuto la sua veste di amministratore di fatto nonostante dichiarazioni del coimputato Giani e documentazione probante in suo favore (deleghe/rapporti con il commercialista); (2) nullità per carenza motivazionale in ordine al dolo specifico richiesto dalla bancarotta documentale, rilevando che la sentenza avrebbe confuso il mero evento (scomparsa/assenza dei libri) con la prova della volontà di arrecare un ingiusto profitto o un danno ai creditori e che non vi sarebbe stata adeguata motivazione sul collegamento tra omissione delle scritture e uno scopo doloso.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto il primo motivo: la qualificazione di Tinessa come amministratore di fatto è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di dichiarazioni degli ex dipendenti, del commercialista della società e del curatore, nonché della valutazione complessiva degli assetti gestori; la giurisprudenza conferma che l'amministratore di fatto assume i doveri dell'amministratore di diritto. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione del giudice di merito sull'elemento soggettivo (dolo specifico) è insufficiente e vaga. Poiché la fattispecie contestata (sottrazione/omessa tenuta dei libri) richiede dolo specifico, la Corte ha ritenuto necessaria una motivazione rigorosa e di maggiori dettagli e ha annullato la sentenza limitatamente alla parte relativa all'elemento psicologico, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216 primo comma n. 2
La norma distingue due ipotesi: sottrazione/distruzione/omessa tenuta dei libri (equiparata) che richiede dolo specifico, e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione che richiede dolo generico; nel caso di sottrazione/omissione il giudice deve accertare lo scopo di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 223
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo ai reati fallimentari; applicata congiuntamente all'art. 216 per la fattispecie contestata.
Codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. e)
Fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione/contraddittorietà della sentenza impugnata; utilizzato per censurare la logica valutativa delle prove da parte del giudice del merito.
Codice penale, art. 40 comma 2
Richiamato per spiegare che l'amministratore di fatto, una volta ingeritosi nella gestione, assume gli obblighi tipici dell'amministratore di diritto, compresi quelli penali relativi alla conservazione delle scritture.
Codice civile, artt. 2475 e 2476
Richiamati come riferimento agli obblighi di conservazione e tenuta delle scritture contabili per gli amministratori di S.r.l.; la giurisprudenza estende doveri analoghi all'amministratore di fatto.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri formali: è sufficiente un'attività gestionale significativa, continuativa e non occasionale che dimostri un inserimento organico nell'assetto societario.
- Una volta accertata la veste di amministratore di fatto, il soggetto assume gli obblighi propri dell'amministratore di diritto, compresi quelli relativi alla conservazione e alla consegna delle scritture contabili al momento del trasferimento di gestione.
- Nel caso di avvicendamento degli amministratori, il precedente amministratore resta onerato di provare l'avvenuta consegna delle scritture al subentrante; l'onere probatorio può gravare sul soggetto che ha cessato l'incarico.
- Per la bancarotta documentale, occorre distinguere fra le due ipotesi previste dall'art. 216: la sottrazione/omessa tenuta (prima ipotesi) richiede dolo specifico; la tenuta ‘ambigua’ o che non consente la ricostruzione (seconda ipotesi) richiede dolo generico.
- Quando non sono contestate (o si è assolti) condotte di bancarotta patrimoniale, il giudice deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa sull'esistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; non è sufficiente l'accertamento dell'evento materiale (mancanza dei libri) senza spiegare il nesso con uno scopo doloso.
- Elementi indiziari utili a dimostrare il dolo specifico includono: evidenze di depauperamento o distrazioni di beni, esistenza di risorse rese inaccessibili agli organi fallimentari, sproporzione tra passivo e inesistenza di attivo, e correlazione temporale fra omissione contabile e aggravamento della situazione di insolvenza.
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione di fatto adeguatamente motivata dal giudice del merito, ma annulla quando la motivazione è carente o illogica in relazione agli elementi essenziali del reato (in particolare l'elemento soggettivo).
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