Cassazione Civile, Ordinanza n. 20357/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto che aveva stipulato un mutuo agrario ha agito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto, deducendo che il finanziamento era stato in realtà destinato al ripianamento di passività pregresse e non alla finalità agricola. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto sulla base di due autonome rationes decidendi: da un lato, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché il mutuatario non aveva allegato un concreto pregiudizio attuale né chiesto contestualmente risarcimento o ripetizione dell'indebito; dall'altro, la preclusione derivante da un giudicato implicito/esterno sulla validità del contratto formatosi in un precedente giudizio tra le parti. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione denunciando violazione degli artt. 1421 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche dalle parti del contratto, che l'interesse ad agire in accertamento coincide con la rimozione di uno stato di incertezza giuridica e che non era necessario proporre anche domande restitutorie o risarcitorie. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla rilevabilità d'ufficio della nullità anche in appello e ha contestato la configurabilità di un giudicato sulla validità del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il rigetto dell'appello; i motivi di ricorso non hanno però aggredito in modo idoneo la seconda ratio, cioè quella del giudicato esterno implicito sulla validità del contratto, limitandosi a sviluppare censure riferite in modo oscuro e non pertinente al giudicato interno. Il mancato confronto con una delle autonome basi decisorie ha reso il ricorso inammissibile. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
La Corte richiama la norma nel quadro delle censure del ricorrente, ma non esamina nel merito la portata della legittimazione; l'inammissibilità discende dal mancato confronto con una ratio autonoma della sentenza impugnata.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La corte territoriale ha ritenuto che anche l'azione di nullità proposta da una parte contrattuale richieda la dimostrazione di un interesse concreto e attuale; tale impostazione non viene però scrutinata nel merito in cassazione perché il ricorso è inammissibile per altra autonoma ratio non censurata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge proposte nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata critica di anche una sola ratio sufficiente a sorreggere la pronuncia impedisce l'esame nel merito.
- L'azione di nullità del contratto, pur essendo azione di accertamento e potendo essere proposta da chi vi abbia interesse, richiede comunque un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., da allegare e dimostrare in relazione al risultato utile perseguito.
- La deduzione della nullità di un contratto non consente di prescindere dal confronto con eventuali preclusioni derivanti da giudicati anteriori; se la sentenza impugnata si fonda su un giudicato esterno, il ricorrente deve censurare specificamente tale ratio.
- La mera allegazione della nullità di un contratto non basta, di per sé, a integrare l'interesse ad agire quando non siano prospettate conseguenze giuridicamente rilevanti e attuali da rimuovere.
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