Parere n. 1244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Nicolò Lovino contro il Comune di Bari per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 16655 del 6 novembre 2025, recante diniego dell'istanza per concessione permanente di suolo pubblico comunale per passo carrabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale n. 16655 del 6 novembre 2025, recante diniego della concessione permanente di suolo pubblico comunale per l’apertura di un passo carrabile.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Bari alla richiesta di una nuova concessione permanente di suolo pubblico per l’accesso carrabile a un posto auto pertinenziale sito in Bari, via Carlo Pisacane n. 27. Il posto auto era già servito da un passo carrabile rilasciato nel 2001 al dante causa del venditore. Dopo il rigetto dell’istanza di voltura, motivato dal mancato subentro del venditore nella titolarità della precedente concessione, il ricorrente ha chiesto il rilascio di una nuova concessione, anch’essa negata. Sono state dedotte la violazione dell’art. 46, commi 2, lettera a), e 6, d.P.R. n. 495/1992, degli artt. 19, 21, 22 e 23 del regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico, dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché la violazione del legittimo affidamento e vizi di eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha altresì chiesto misure cautelari.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, sia nel rito e nel merito sia in relazione alla domanda cautelare, poiché non è stata trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la necessaria relazione istruttoria ministeriale. Ha quindi disposto che il Ministero trasmetta entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere la relazione, tutta la documentazione richiamata, le controdeduzioni del Comune di Bari e le eventuali osservazioni del ricorrente. La relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare deduzioni. Il parere è stato sospeso e la trattazione rinviata a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale
La decisione non può essere assunta allo stato degli atti, poiché manca la relazione istruttoria del Ministero riferente, necessaria per valutare compiutamente il ricorso e la domanda cautelare.
Documentazione e controdeduzioni del Comune
Il Ministero dovrà trasmettere la relazione istruttoria insieme a tutta la documentazione richiamata, comprese le controdeduzioni del Comune di Bari.
Osservazioni del ricorrente
La relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per formulare le proprie deduzioni.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 46, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 495/1992
È indicata dal ricorrente quale disposizione asseritamente violata dal diniego relativo al passo carrabile; il parere interlocutorio non ne esamina ancora l’applicazione.
art. 46, comma 6, d.P.R. n. 495/1992
È indicata dal ricorrente quale disposizione asseritamente violata; il parere interlocutorio rinvia ogni valutazione di merito.
artt. 19, 21, 22 e 23 del Regolamento comunale delle occupazioni di suolo pubblico
Regolamento approvato con D.C.C. n. 51/2011 e modificato con D.C.C. n. 128/2021
Le disposizioni sono richiamate nei motivi di ricorso in relazione al diniego della concessione di suolo pubblico; la loro portata non è stata ancora valutata.
È invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato; la Sezione non ha ancora deciso il motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la relazione istruttoria ministeriale e la documentazione necessaria non siano disponibili, il Consiglio di Stato può sospendere l’emanazione del parere e disporre specifici incombenti istruttori prima di decidere sia il merito sia la domanda cautelare.
- Gli incombenti istruttori devono assicurare il contraddittorio, mediante trasmissione della relazione al ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per presentare deduzioni.
- In caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso può essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Diniego di concessione per passo carrabile
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Bari per l’annullamento del diniego di una concessione permanente di suolo pubblico necessaria all’apertura di un passo carrabile a servizio di un’autorimessa pertinenziale.
Premesse fattuali e provvedimento impugnato
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare dotata di un posto auto pertinenziale con accesso carrabile da via Pisacane. Il posto auto era già servito da un passo carrabile comunale, rilasciato nel 2001 al dante causa del venditore. Dopo il rigetto dell’istanza di voltura, dovuto al mancato subentro del venditore nella precedente concessione, il ricorrente ha presentato una nuova istanza, respinta con la determinazione dirigenziale del Comune di Bari n. 16655 del 6 novembre 2025.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha contestato il diniego deducendo:
- violazione dell’art. 46, commi 2, lettera a), e 6, d.P.R. n. 495/1992;
- violazione degli artt. 19, 21, 22 e 23 del regolamento comunale delle occupazioni di suolo pubblico;
- violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990;
- violazione del principio del legittimo affidamento;
- eccesso di potere per erronea presupposizione fattuale e giuridica, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. È stata inoltre chiesta la concessione di misure cautelari.
Necessità di integrazione istruttoria
La Sezione ha rilevato che il ricorso non è ancora maturo per la decisione. Non è stata infatti trasmessa la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessaria per valutare in modo esaustivo le questioni dedotte e la domanda cautelare.
La Sezione ha pertanto disposto che il Ministero trasmetta entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere:
- la relazione istruttoria;
- tutta la documentazione richiamata nella relazione;
- le controdeduzioni del Comune di Bari;
- le eventuali osservazioni del ricorrente.
Il Ministero dovrà inoltre comunicare la relazione al ricorrente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie deduzioni.
Sospensione e rinvio
La Sezione ha sospeso l’emanazione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026. È stato precisato che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti in atti. Il parere è quindi interlocutorio e non contiene alcuna valutazione definitiva sulla legittimità del diniego né sulla domanda cautelare.
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