Cassazione Civile, Ordinanza n. 15044/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una società ferroviaria aveva agito per ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento professionale, assumendo di avere svolto, dal 3.12.2010/3.3.2011, mansioni riconducibili alla declaratoria contrattuale del livello superiore "C Tecnici", profilo "Tecnico della manutenzione rotabile", con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2103 c.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363, 1364 c.c.), nonché dell'art. 27 CCNL Mobilità 2012, sostenendo che le mansioni svolte non fossero correttamente sussumibili nel livello superiore riconosciuto; (2) violazione dell'art. 27, norma transitoria punto 2, CCNL 2012 e 2016, lamentando che il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla 1 del livello C fosse subordinato anche al requisito di cinque anni di anzianità nella posizione, requisito che sarebbe stato ignorato dalla sentenza impugnata. Il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo e, in subordine, la sua inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione: la notifica era avvenuta il 17/6/2024, ma il deposito/iscrizione a ruolo era intervenuto solo il 26/7/2024, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto per il deposito dell'originale del ricorso. La Corte ha richiamato il principio per cui il deposito tardivo dell'originale del ricorso determina improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non sanata dalla mancata eccezione della controparte. Conseguentemente i motivi sono stati dichiarati assorbiti. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
è invocato dalla ricorrente in relazione alla correttezza dell'inquadramento e all'adibizione alle mansioni
è invocato come criterio di interpretazione del CCNL per la ricostruzione delle declaratorie contrattuali
è invocato come criterio sistematico di interpretazione delle clausole contrattuali collettive
è invocato come criterio di interpretazione estensiva/letterale della disciplina collettiva
art. 27 CCNL Mobilità 2012
è richiamato per la disciplina dell'inquadramento nel livello C Tecnici e della posizione retributiva
art. 21 CCNL delle Attività Ferroviarie del 16/04/2003
è richiamato quale fonte delle declaratorie del precedente inquadramento professionale
art. 27, norma transitoria punto 2, CCNL 2012 e 2016
è richiamato per sostenere che il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla 1 richiedesse anche cinque anni di anzianità
la Corte ne esclude l'applicazione come sanatoria dell'inosservanza di un termine perentorio, precisando che il principio del raggiungimento dello scopo riguarda le forme, non i termini
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
è richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dal mancato rilievo della controparte.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non sana la violazione di un termine perentorio, perché opera solo per le irregolarità formali e non per l'inosservanza dei termini di deposito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, i motivi dedotti restano assorbiti e la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese.
- In caso di soccombenza del ricorrente, può essere posto a suo carico l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14905/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14910/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15020/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15022/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15025/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15027/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →