Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15044/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società ferroviaria aveva agito per ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento professionale, assumendo di avere svolto, dal 3.12.2010/3.3.2011, mansioni riconducibili alla declaratoria contrattuale del livello superiore "C Tecnici", profilo "Tecnico della manutenzione rotabile", con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2103 c.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363, 1364 c.c.), nonché dell'art. 27 CCNL Mobilità 2012, sostenendo che le mansioni svolte non fossero correttamente sussumibili nel livello superiore riconosciuto; (2) violazione dell'art. 27, norma transitoria punto 2, CCNL 2012 e 2016, lamentando che il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla 1 del livello C fosse subordinato anche al requisito di cinque anni di anzianità nella posizione, requisito che sarebbe stato ignorato dalla sentenza impugnata. Il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo e, in subordine, la sua inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione: la notifica era avvenuta il 17/6/2024, ma il deposito/iscrizione a ruolo era intervenuto solo il 26/7/2024, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto per il deposito dell'originale del ricorso. La Corte ha richiamato il principio per cui il deposito tardivo dell'originale del ricorso determina improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non sanata dalla mancata eccezione della controparte. Conseguentemente i motivi sono stati dichiarati assorbiti. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 2103 c.c.

    è invocato dalla ricorrente in relazione alla correttezza dell'inquadramento e all'adibizione alle mansioni

  • art. 1362 c.c.

    è invocato come criterio di interpretazione del CCNL per la ricostruzione delle declaratorie contrattuali

  • art. 1363 c.c.

    è invocato come criterio sistematico di interpretazione delle clausole contrattuali collettive

  • art. 1364 c.c.

    è invocato come criterio di interpretazione estensiva/letterale della disciplina collettiva

  • art. 27 CCNL Mobilità 2012

    è richiamato per la disciplina dell'inquadramento nel livello C Tecnici e della posizione retributiva

  • art. 21 CCNL delle Attività Ferroviarie del 16/04/2003

    è richiamato quale fonte delle declaratorie del precedente inquadramento professionale

  • art. 27, norma transitoria punto 2, CCNL 2012 e 2016

    è richiamato per sostenere che il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla 1 richiedesse anche cinque anni di anzianità

  • art. 156 c.p.c.

    la Corte ne esclude l'applicazione come sanatoria dell'inosservanza di un termine perentorio, precisando che il principio del raggiungimento dello scopo riguarda le forme, non i termini

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    è richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dal mancato rilievo della controparte.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non sana la violazione di un termine perentorio, perché opera solo per le irregolarità formali e non per l'inosservanza dei termini di deposito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, i motivi dedotti restano assorbiti e la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese.
  • In caso di soccombenza del ricorrente, può essere posto a suo carico l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.