Cassazione Penale, Sentenza n. 26305/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per concorso nella detenzione di cocaina (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi: osservava che la droga era stata trovata in un vano portaoggetti aperto e visibile (quindi non plausibilmente occultata da lui), che Nicastro si era assunto la paternità della sostanza in sede di convalida, che la versione del Tribunale (sulla improbabilità dell'uscita per un "caffè" alle 20:00) era irragionevole, e che mancavano elementi per ritenere un contributo materiale o morale di Cavallo (al più una mera connivenza). La difesa ha anche depositato memorie rilevando che il Tribunale di Sorveglianza non aveva revocato una misura alternativa e che vi erano errori nella valutazione dei redditi dei due indagati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Caltanissetta coerente e non manifestamente illogica: la valutazione dei gravi indizi era fondata su più elementi (condizione di sorvegliato speciale e mancanza di patente/auto, nervosismo degli indagati, posizione del rinvenimento della sostanza vicino al posto in cui era seduto Cavallo, incredibilità delle dichiarazioni degli indagati, incongruenza del prezzo dichiarato da Nicastro rispetto alla quantità). La Corte ha escluso la necessità di valutare i giudizi espressi da altri organi (es. Tribunale di Sorveglianza) nel sindacare la motivazione adottata dai giudici della cautela. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per l'ordinanza di riesame confermativa della custodia cautelare; la Corte ne prende atto come presupposto procedurale dell'atto impugnato.
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato: la Corte applica il principio che il concorso richiede un contributo consapevole, morale o materiale, distinto dalla mera connivenza.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti: la misura cautelare è stata applicata per la detenzione di cocaina nella quantità rilevata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione e alla trasmissione degli atti alla cancelleria.
C. Cost. n. 186/2000
Citazione giurisprudenziale costituzionale utilizzata per motivare la condanna alle spese e il mancato riconoscimento di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Tribunale del Riesame è limitato: si verifica solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non è consentita una rievaluazione complessiva del compendio indiziario.
- La presenza di droga in un vano dell'abitacolo vicino al posto occupato dall'indagato è elemento indiziario rilevante per la compartecipazione nella detenzione; la collocazione della sostanza nell'auto può legittimare inferenze sulla titolarità della detenzione.
- La discrepanza o l'incredibilità delle dichiarazioni rese dagli indagati (es. versioni incongruenti sul possesso o sull'acquisto della sostanza) rafforza il giudizio sulla gravità degli indizi.
- La mera possibilità di connivenza non esclude automaticamente il concorso: per qualificare la condotta come concorso è sufficiente che emergano elementi che consentano di ritenere un contributo consapevole, materiale o morale.
- Valutazioni rese da altri organi giudiziari in procedimenti diversi (es. Tribunale di Sorveglianza) non vincolano il giudice della cautela e non possono essere usate per smontare la logica della motivazione del provvedimento cautelare.
- Per impugnare con successo una decisione cautelare in Cassazione è necessario indicare vizi di logicità o di diritto nella motivazione; semplici contestazioni dell'efficacia probatoria degli elementi già valutati dal giudice di merito sono insufficienti.
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