Cassazione Penale, Sentenza n. 47664/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura della sorveglianza speciale per un anno. I difensori hanno dedotto: 1) violazione di legge e carenza motivazionale, contestando che la Corte territoriale abbia fondato la pericolosità ex art. 1, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 159/2011 su fatti risalenti e di modesta offensività (oltraggio, contravvenzioni, ultima del 2013), senza prova di una tendenza non occasionale; 2) questione di legittimità costituzionale per vaghezza e indeterminatezza della nozione di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione effettiva e congrua: ha considerato rilevanti precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, contravvenzioni ex art. 4 L.110/75 (ultima del 2016), violazione della normativa sulle armi, nonché precedenti e fatti più recenti (tentata estorsione, lesioni, esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e la pendenza per estorsione continuata, collegati all'attività di intermediazione immobiliare svolta dal proposto, ritenuta fonte di diffusività della pericolosità. La questione di costituzionalità è stata ritenuta generica e non circostanziata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. c)
La norma delimita la categoria dei "soggetti socialmente pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica" come coloro dediti, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti la cui offensività è proiettata verso beni connessi all'ordine e alla sicurezza collettiva. La Corte ne ha fatto applicazione richiedendo non solo precedenti, ma anche una valutazione di attualità collegata al contesto (es. attività imprenditoriale con diffusività esterna).
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione e alla correttezza del decreto; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d'appello fosse effettiva e congrua, escludendo il vizio di mera apparenza contestato.
L. 110/1975, art. 4 (contravvenzioni in materia di armi)
Condanne per violazioni della normativa sulle armi e contravvenzioni ex art. 4 L.110/75 sono state ritenute rilevanti come indici di una tendenza a delinquere in settori che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019 (richiamata dai ricorrenti)
Citata dai difensori a supporto dell'eccezione di indeterminatezza, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione formulata in maniera troppo generica e priva dei necessari parametri di riferimento per valutarne la rilevanza costituzionale.
Massime di principio
- Per disporre misure come la sorveglianza speciale occorre dimostrare una dedizione non occasionale a fatti la cui offensività incide su beni collettivi (ordine e sicurezza pubblica), non solo reati isolati o di modesta offensività.
- Anche precedenti risalenti possono essere valutati insieme a fatti più recenti e al contesto (es. attività imprenditoriale con contatti pubblici) per fondare la "attualità" della pericolosità.
- La motivazione del provvedimento deve collegare in modo congruo e non apparente i precedenti e le circostanze attuali alla prognosi di rischio; il giudizio di merito ha ampia discrezionalità e la Cassazione controlla la legittimità e la congruità, non la sussistenza fattuale.
- Le questioni di incostituzionalità devono essere sollevate con precisione: vanno indicati i parametri costituzionali ritenuti violati e dimostrata la rilevanza per la fattispecie concreta, altrimenti saranno respinte come generiche.
- Chi impugna rischia condanne per spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; è quindi importante circostanziare ragioni di diritto e di fatto.
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