Cassazione Civile, Ordinanza n. 09791/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiori ricavi e volume d’affari relativo all’anno d’imposta 2007, riferito all’impresa individuale Watch time di un soggetto terzo. In primo grado l’atto era stato annullato perché non ritenuta provata la tesi dell’Ufficio secondo cui il resistente fosse il gestore di fatto della Watch Time s.r.l., società considerata di fatto una cartiera e formalmente intestata a prestanome. Dopo una prima cassazione con rinvio per difetto di motivazione della sentenza d’appello, la CTR Campania, in sede di rinvio, ha nuovamente escluso che vi fosse prova sufficiente della gestione di fatto da parte del resistente, valorizzando l’episodicità dei contatti con il formale intestatario, l’assenza di contatti telefonici diretti, la mancanza di prelievi bancari coincidenti con i bonifici e la non compresenza in banca. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel governo delle presunzioni, perché da una serie di fatti noti (cartiera, prestanome, collegamenti con altro soggetto, professionalità e struttura imprenditoriale del resistente) avrebbe dovuto desumere la gestione di fatto; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., individuato nella documentazione bancaria e contabile della Watch Time custodita presso lo studio del commercialista insieme a quella del resistente, circostanza che, secondo la ricorrente, dimostrava la sostanziale unitarietà delle due posizioni. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e comunque perché la censura sulla prova presuntiva non era formulata come vizio di sussunzione; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per la regola della doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove; ha inoltre chiarito che la censura sulle presunzioni è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Conseguentemente, il giudizio si è chiuso con conferma della decisione favorevole al contribuente e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
La censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce un vizio di sussunzione; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta in linea di massima riservata al giudice di merito.
La sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara espressamente o implicitamente di non voler osservare la regola del giudizio sulle prove introdotte.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio di motivazione è limitato e non consente una nuova valutazione del merito; nella specie la censura era comunque inammissibile per la doppia conforme.
Nel caso di soccombenza in entrambi i gradi di merito sulla base delle stesse ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
- La censura relativa alle presunzioni è deducibile utilmente solo quando il giudice abbia errato nella sussunzione dei fatti accertati sotto la regola della gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura degli indizi.
- L’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la scelta dei fatti noti da porre a base della presunzione sono riservati al merito, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara, espressamente o implicitamente, di non osservare la regola di giudizio sulle prove ritualmente acquisite.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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