Cassazione Civile, Ordinanza n. 33763/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA-IRAP relativo all'anno 2004 con cui all'attività societaria sono stati contestati maggiori ricavi ricostruiti in via induttiva; per trasparenza, i maggiori redditi sono stati imputati anche ai soci ai fini IRPEF. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società, confermando il primo rigetto. In Cassazione la società ha dedotto, con un solo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., lamentando l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, in una controversia che, per la natura unitaria dell'accertamento, sarebbe soggetta a litisconsorzio necessario. La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto e ha evidenziato che alcuni soci avevano impugnato l'atto, mentre un altro avviso era divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'Agenzia ha resistito sostenendo che i soci non fossero litisconsorti necessari e che, comunque, la questione non potesse essere proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali. Poiché nel giudizio di merito non erano stati chiamati tutti i soggetti necessari, la sentenza di appello e quella di primo grado sono state dichiarate nulle per violazione del contraddittorio. La causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale di Milano per la rinnovazione dell'intero giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
nei giudizi tributari che coinvolgono litisconsorti necessari il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la mancanza di alcune parti necessarie determina nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio e per la prima volta in cassazione quando risultino gli elementi di fatto del litisconsorzio
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
se tutti i ricorsi autonomamente proposti sono pendenti davanti alla stessa commissione, il giudice deve disporne la riunione in presenza di litisconsorzio necessario
se i ricorsi sono davanti a giudici diversi, la riunione va disposta davanti al giudice preventivamente adito, in applicazione del criterio del simultaneus processus
l'accertamento del maggior reddito della società di persone si riflette automaticamente sui soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili
art. 111 Cost.
l'integrità del contraddittorio è garanzia del giusto processo e giustifica la disciplina del litisconsorzio necessario
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e dei soci, l'accertamento è unitario e la causa riguarda inscindibilmente tutti i soggetti coinvolti, salvo che vengano dedotte questioni personali del singolo socio.
- La violazione del litisconsorzio necessario originario determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, che può essere rilevata in ogni stato e grado, anche d'ufficio e per la prima volta in sede di legittimità, se dagli atti emergono i presupposti del vincolo.
- Quando tutti i soggetti interessati abbiano proposto ricorso autonomo, il giudice deve procedere alla riunione; quando invece alcuni soggetti non abbiano ricevuto notifica dell'atto o non lo abbiano impugnato, occorre disporne la chiamata in causa per integrare il contraddittorio.
- La tutela dell'integrità del contraddittorio prevale sulle ordinarie regole di competenza territoriale, assicurando il simultaneus processus tra tutti i litisconsorti necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →