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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10669/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda nasce da un credito della società ricorrente ammesso al passivo fallimentare, in parte in via ipotecaria e in parte in via chirografaria. In sede di riparto, la curatela non attribuiva inizialmente alcuna somma; un primo reclamo contro il piano di riparto veniva accolto dal Tribunale, che disponeva l’assegnazione dell’importo rinveniente da una precedente esecuzione, precisando però che l’attribuzione fosse "in via chirografaria". Su un successivo piano di riparto, la società proponeva un ulteriore reclamo ex art. 26 l.f., lamentando che non le fosse stata assegnata alcuna somma. Il Tribunale rigettava il reclamo ritenendo che il credito fosse già stato ammesso in chirografo e che l’istanza per farlo riconoscere privilegiato fosse stata dichiarata inammissibile. La società ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 26 l.f., dell’art. 2909 c.c. e nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il riferimento al chirografo nel decreto del 19 agosto 2014 fosse un mero refuso e che il punto decisivo fosse solo la mancata attribuzione di somme nel riparto. La Cassazione dichiarava inammissibile quel ricorso per difetto di specificità e autosufficienza. Con il successivo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., la società ha sostenuto che la Cassazione avesse erroneamente letto il decreto del Tribunale del 19 agosto 2014, che avrebbe attribuito sic et simpliciter la somma richiesta, senza attendersi alla graduazione del credito. La Corte ha ritenuto che la doglianza non indicasse un vero errore percettivo revocatorio, ma mirasse a contestare la valutazione giuridica del precedente ricorso e la sua portata, dunque al di fuori dell’errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il rimedio ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo per errore di fatto, cioè una svista percettiva su un fatto decisivo e non controverso; nel caso concreto, invece, la ricorrente si limitava a denunciare un preteso errato apprezzamento della precedente impugnazione e del contenuto dei provvedimenti di merito, non un errore revocatorio in senso proprio. La Corte ha inoltre rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fondava già sul difetto di specificità e autosufficienza del ricorso originario, rendendo comunque non configurabile il dedotto errore percettivo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimato; è stato però dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, in particolare per errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, non oggetto di controversia, risultante in modo incontestabile dagli atti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per revocazione deve contenere un motivo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile, con indicazione del fatto asseritamente travisato e delle ragioni dell’errore.

  • art. 26 l.f.

    È il rimedio utilizzato per contestare i provvedimenti del giudice fallimentare in tema di riparto e gestione della procedura.

  • art. 2909 c.c.

    La ricorrente ha invocato il giudicato sostanziale del precedente provvedimento di accoglimento del reclamo, ma la Corte non ha ritenuto decisivo tale profilo ai fini del ricorso per revocazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte ha ricondotto la doglianza a un diverso apprezzamento del motivo originario, non a errore revocatorio.

  • art. 2855 c.c.

    Richiamato per delimitare la collocazione ipotecaria degli interessi del credito garantito e il loro rapporto con la distribuzione fallimentare.

  • art. 54, comma 3, l.f.

    In coordinamento con l’art. 2855 c.c., attribuisce collocazione ipotecaria agli interessi nei limiti previsti dalla norma civile, senza estenderla oltre la data della vendita.

  • art. 55 l.f.

    Dopo la vendita e oltre i limiti dell’art. 2855 c.c. opera il principio della sospensione degli interessi postfallimentari.

  • art. 93, comma 3, n. 4, l.f.

    Dopo la modifica del 2007, non grava sul creditore l’onere di indicare anche la graduazione del credito; questa resta fase propria del riparto.

  • art. 96, comma 5, l.f.

    Il giudicato endofallimentare riguarda an, quantum ed eventuale prelazione del credito, non la graduazione comparativa tra i privilegi.

  • art. 114 l.f.

    Il riparto definitivo è intangibile, salvo l’eccezione della revocazione espressamente prevista dalla norma.

  • art. 487 c.p.c.

    Richiamato in via analogica per ribadire l’intangibilità dei riparti esecutivi già divenuti definitivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto in senso tecnico, cioè una svista percettiva su un fatto decisivo e non controverso; non è invece consentito usarla per contestare l’interpretazione giuridica data dalla Corte a un motivo di ricorso o agli atti di causa.
  • Un motivo di ricorso per revocazione deve individuare in modo chiaro e specifico il fatto asseritamente travisato e il punto della decisione in cui si è verificata la falsa percezione; la mera allegazione di una "errata lettura" della decisione o del precedente ricorso non basta.
  • L’errore revocatorio non può riguardare un motivo di ricorso o la valutazione della sua portata, perché il motivo processuale non è un "fatto" ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.; eventuali omissioni o errori di pronuncia restano, semmai, errori di giudizio non emendabili con revocazione.
  • Nel procedimento fallimentare, il giudicato endofallimentare copre l’esistenza del credito, l’ammontare e l’eventuale titolo di prelazione, ma non la graduazione comparativa dei privilegi, che resta riservata alla fase del riparto.
  • Il piano di riparto diventato definitivo è tendenzialmente intangibile, salvo i rimedi espressamente previsti dall’ordinamento; la revocazione è rimedio eccezionale e non può essere ampliata oltre i suoi presupposti legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoRiscossione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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