Cassazione Penale, Sentenza n. 44668/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento: contestano la mancata o insufficiente motivazione circa la misura delle pene accessorie (in particolare l'interdizione dai pubblici uffici per anni tre), censurano la qualificazione di amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c. per omessa motivazione e rilevano una presunta disparita di trattamento nella determinazione delle pene che avrebbe viziato il consenso al patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di Vicini Luigi e di Zambu' Daniela per rinuncia al ricorso, con condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 500,00 e rifusione spese per ciascuno. I ricorsi di Cerrutti Fabio e Anderson Michael Rickado sono dichiarati inammissibili: la Cassazione ritiene che non sia consentito impugnare in cassazione la sentenza di patteggiamento per vizi della motivazione relativi alla determinazione della pena; i profili relativi alla qualifica di amministratore di fatto sono improponibili per via delle limitazioni di cui allart. 448, comma 2‑bis, c.p.p. Per Cerruti e Anderson la Corte dispone il pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ciascuno e la condanna alle spese del procedimento. Complessivamente i ricorsi vengono respinti o dichiarati inammissibili salvo le questioni non ammesse; non emergono statuizioni di annullamento generalizzato tranne le statuizioni di inammissibilita e le sanzioni pecuniarie disposte.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento segue la procedura prevista e assume rilievo la volontà delle parti nella determinazione della pena
art. 173, comma 1, dispos. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione della motivazione e dei motivi dedotti in cassazione, come richiamato nella relazione per la motivazione sintetica
Definisce la figura dell'amministratore di fatto; la Corte richiama che per affermare tale qualità occorre motivazione sugli elementi che mostrino l'inserimento organico e funzioni direttive nella società
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai vizi del consenso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; perciò le censure sulla motivazione ordinarie sono inammissibili
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilita del ricorso per rinuncia dell'imputato; qui applicata per Vicini e Zambu' con conseguente condanna alla Cassa delle ammende
Regola il pagamento delle somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita o rigetto dei ricorsi; la Corte ha disposto i relativi versamenti per i ricorrenti
Norma sull'individualizzazione delle pene accessorie: richiede motivazione; tuttavia la Corte osserva che nei patteggiamenti il consenso delle parti sulla bozza di sentenza incide sulla valutazione della determinazione delle pene accessorie
Riguarda l'aumento di pena per reati ulteriori e continuazione; la sentenza e i ricorrenti hanno posto questioni sulla sua applicazione e sulla differente modulazione fra coimputati, ma detta censura non è stata ritenuta ammissibile in cassazione nel contesto del patteggiamento
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione soltanto per i motivi tassativi dellart. 448, comma 2‑bis c.p.p.; le censure ordinarie sulla motivazione non sono ammissibili
- La rinuncia al ricorso determina linammissibilità e può comportare sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
- Per affermare la qualità di amministratore di fatto ex art. 2639 c.c. è necessaria una motivazione specifica che dimostri linserimento organico e funzioni direttive del soggetto nella società
- La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione ai sensi dellart. 133 c.p., ma nel patteggiamento il consenso espresso delle parti alla bozza di sentenza limita le censure sulla misura delle accessorie
- Lamentele di disparità nel trattamento delle pene fra coimputati possono integrare un vizio del consenso solo se dimostrano che linteresse dellimputato al patteggiamento è stato viziato; altrimenti non costituiscono motivo ammissibile in cassazione
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