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Sentenza

Sentenza del 07/04/2025 n. 9154 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2003, con cui l’Agenzia contestava alla A.A. Srl operazioni oggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da General Tubi Sas, per imponibile complessivo di 165.758 euro e IVA di 33.151,60 euro. La società sosteneva che le opere fossero state realmente eseguite e pagate e richiamava anche la sentenza penale irrevocabile che aveva assolto il suo legale rappresentante, dopo dibattimento, perché il fatto non sussiste. In Cassazione ha proposto tre motivi: omesso esame di fatti decisivi, tra cui il giudicato penale; nullità per motivazione apparente o contraddittoria; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 360 c.p.c. per omessa valutazione delle prove.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente all’omesso esame della sentenza penale assolutoria e delle prove raccolte nel relativo dibattimento: la CGT aveva ignorato una pronuncia riferita ai medesimi fatti, che doveva essere considerata secondo la disciplina applicabile. Le doglianze relative alle fatture e agli altri documenti, in quanto dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove senza individuare un fatto storico decisivo, non sono state accolte. Il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della CGT superava il minimo costituzionale; il terzo è stato dichiarato inammissibile, poiché chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stato definitivamente stabilito chi abbia ragione sulla pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio ricorre per l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non per la mancata menzione di singole prove o documenti quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice.

  • Art. 654 c.p.p.

    Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale, anche irrevocabile, non è idonea, in forza del disposto di cui all' art. 654 c.p.p., ad esplicare alcun effetto vincolante nel processo tributario, assumendo - per il principio della circolazione dei mezzi di prova - un rilievo solo quale elemento di prova, soggetto all'autonoma valutazione del giudice tributario.

    Secondo il regime anteriore all’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, la sentenza penale non vincolava il giudice tributario, ma poteva essere valutata come elemento probatorio.

  • Art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024

    Tale norma prevede, pertanto, l'efficacia vincolante nel processo tributario del giudicato penale assolutorio, purché esso, formatosi in dibattimento, abbia ad oggetto gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario e purché l'assoluzione sia avvenuta in base ad una delle due formule indicate.

    La sentenza penale irrevocabile resa dopo dibattimento con assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso produce, alle condizioni previste dalla norma, efficacia vincolante nel processo tributario per i fatti materiali. La Corte precisa tuttavia che tale efficacia riguarda le sanzioni; rispetto all’imposta, la sentenza resta un elemento da valutare autonomamente secondo il regime probatorio tributario.

  • Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile

    In mancanza di una disposizione transitoria, come nel caso in esame, deve essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, in ossequio alla regola generale di cui all' art. 11 preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore.

    La nuova disciplina processuale si applica agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore anche nei processi già pendenti, se manca una specifica disposizione transitoria.

  • Art. 111, comma 6, Cost.; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell' art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata.

    La nullità per vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme indicate e sulla base del testo della sentenza; insufficienza o contraddittorietà non riconducibili a tali casi non sono sindacabili in Cassazione.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di valutazione dei fatti.

    La scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in Cassazione mediante una generica denuncia di violazione delle regole sul libero convincimento.

Massime di principio

  • La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente gli stessi effetti nel processo tributario: occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis, la definitività, l’esito del dibattimento, la formula assolutoria e l’identità dei fatti materiali.
  • Per i giudizi ancora pendenti, l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, quale norma processuale, può applicarsi anche se la sentenza penale è diventata irrevocabile prima della sua entrata in vigore. Secondo l’interpretazione adottata in questa decisione, il vincolo riguarda il trattamento sanzionatorio, mentre l’accertamento dell’imposta resta soggetto all’autonoma valutazione del giudice tributario.
  • Anche quando il giudicato penale non abbia efficacia vincolante sulla pretesa d’imposta, il giudice tributario non può ignorarlo: deve valutarlo come elemento di prova e motivare sulla sua rilevanza, soprattutto se riguarda gli stessi fatti dell’accertamento.
  • Per denunciare in Cassazione l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., occorre individuare un fatto storico discusso e decisivo, spiegando come il suo esame avrebbe potuto condurre a un esito diverso; la sola omissione di documenti o risultanze istruttorie non basta.
  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice sulle prove, salvo i vizi di legittimità specificamente deducibili.
  • La decisione ha disposto un rinvio e non ha definito definitivamente la debenza dell’imposta: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa tenendo conto della sentenza penale e dei limiti sopra indicati.

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