Cassazione Civile, Ordinanza n. 34202/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un consorzio per la manutenzione e sistemazione di strade vicinali ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'annualità 2017. La lite riguardava la legittimità della formazione dei ruoli e della riscossione dei contributi dovuti dai consorziati. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto illegittima la procedura di formazione dei ruoli del consorzio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7 del d.lgs. lgt. n. 1446/1918 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., contestando l'annullamento della cartella sul presupposto che fosse stata sottoscritta da un soggetto privato e che il consorzio fosse privo di legittimazione a emettere il ruolo. Il terzo motivo, relativo a vizio motivazionale, è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, in tema di contributi consortili per strade vicinali, il piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale costituisce il parametro cui deve conformarsi la formazione dei ruoli da parte del consorzio; l'attività comunale resta invece limitata all'approvazione di tale piano, quale atto presupposto, e non alla formazione del ruolo. Sono state inoltre dichiarate inammissibili, perché nuove, le deduzioni del controricorrente contenute nella memoria finale sulla sopravvenuta perdita della natura di strada vicinale ad uso pubblico.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazioni di legge nei primi due motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione di illegittimità della procedura di formazione dei ruoli; la Corte non ha condiviso l'impostazione del giudice di merito che aveva ritenuto viziata la formazione del ruolo.
art. 7 del d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale"
La disposizione è letta nel senso che il consorzio, quale titolare della pretesa tributaria, è competente a formare i ruoli sulla base del piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, mentre l'ente locale approva il piano quale atto presupposto.
Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione della norma; la Corte ha ricostruito la disciplina valorizzando il dato letterale e sistematico della legge speciale.
art. 1, comma 1, d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse."
Norma descrittiva della funzione del consorzio per strade vicinali.
art. 2 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
Attribuisce al Consiglio comunale l'approvazione della costituzione del consorzio, dell'elenco degli utenti e del piano di ripartizione della spesa.
art. 14 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
Richiamato per la natura obbligatoria del consorzio e per la qualificazione pubblicistica del medesimo nelle ipotesi previste.
art. 2, terzo comma, D.Lgs. n. 1446/1918
Conferma che il piano di ripartizione e la costituzione del consorzio sono approvati dal Consiglio comunale.
Richiamato in via incidentale per individuare i soggetti oggi abilitati alla riscossione in luogo dell'esattore comunale.
l. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14
Utilizzata per affermare che la costituzione del consorzio è obbligatoria per le strade vicinali di uso pubblico, con conseguente configurazione del consorzio come ente pubblico.
l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), artt. 51 e 53
Richiamati a conforto della regola secondo cui il riparto delle prestazioni resta obbligatorio finché non sia modificato dagli organi competenti o dal giudice.
Massime di principio
- Nei consorzi obbligatori per la manutenzione delle strade vicinali, il piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale costituisce il parametro vincolante per la successiva formazione dei ruoli dei contributi consortili.
- Il potere di iscrizione a ruolo spetta al consorzio quale titolare della pretesa contributiva, mentre al Comune compete soltanto l'approvazione del piano di ripartizione quale atto presupposto, salvo successive modifiche autorizzate dalla legge.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata; la parte che le proponga deve dimostrare di averle già dedotte nei precedenti gradi e indicare specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia violazioni di legge su una questione centrale, le censure vanno esaminate congiuntamente se strettamente connesse e la corretta ricostruzione della disciplina speciale prevale su letture meramente letterali ma isolate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34138/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34139/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34140/2025 del 26/12/2025
- ordinanza_civile · 26 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34141/2025 del 26/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →