Sentenza n. 283/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Spoleto, protocollo AOO.SPO.06/06/2024.0038169, relativo al diniego della istanza di ampliamento prodotta dal ricorrente in data 06/05/2024 ed acquisita dal Comune stesso con protocollo n. 31264; e per la correlata disapplicazione del comma 6 dell’art. 59 delle NTA del PRG approvato dal Comune di Spoleto nel 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire relativo all'ampliamento dell'immobile in totale aderenza al fabbricato confinante, con chiusura di una luce presente sul muro di confine
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale fondato sull'art. 59, comma 6, delle NTA del PRG operativo di Spoleto, secondo cui il vicino può costruire sul confine in aderenza, ma senza chiudere luci o vedute esistenti sul muro. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 904 c.c., assumendo di avere il diritto potestativo di chiudere la luce per costruire in aderenza ai sensi dell'art. 877 c.c.; eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento; invalidità e disapplicabilità dell'art. 59, comma 6, delle NTA per contrasto con la disciplina codicistica; illegittimità costituzionale sopravvenuta del PRG e della relativa norma regolamentare, in quanto il PRG del 2008 era stato annullato per mancata acquisizione del parere di compatibilità sismica, mentre la successiva sanatoria retroattiva era stata adottata sulla base di una disposizione regionale dichiarata incostituzionale. I controinteressati hanno eccepito il difetto di interesse in ragione dei precedenti giudicati civili e hanno sostenuto la legittimità della deroga regolamentare alla disciplina codicistica. Il Comune ha difeso la perdurante efficacia del PRG, richiamando anche una variante del 2021.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando prioritariamente e ritenendo assorbente il quarto motivo. Il diniego applicava l'art. 59, comma 6, delle NTA della parte operativa del PRG approvato nel 2008. Tale PRG era stato annullato dal TAR e dal Consiglio di Stato per mancata acquisizione del parere di compatibilità sismica. La successiva sanatoria retroattiva era stata adottata sulla base dell'art. 22 della legge regionale Umbria n. 5/2014, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte in cui consentiva al Comune di rilasciare a sanatoria il parere dopo l'approvazione del PRG. La sanatoria del PRG doveva quindi ritenersi inefficace. La variante approvata nel 2021 riguardava soltanto la parte strutturale e non dimostrava l'approvazione della parte operativa contenente l'art. 59, comma 6. Di conseguenza, il diniego risultava illegittimo, per illegittimità sopravvenuta o derivata, perché fondato su una disposizione della parte operativa del PRG non più efficace. Il TAR ha annullato il diniego nei sensi indicati in motivazione; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 6, NTA del PRG del Comune di Spoleto
Nel caso di un edificio il cui muro sia posto sul confine di proprietà, il vicino può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare il suo edificio a quello preesistente e senza chiudere eventuali luci o vedute sul muro stesso
La disposizione era stata posta a fondamento del diniego, ma il TAR ha ritenuto che la norma della parte operativa del PRG non fosse più efficace, poiché il PRG era stato annullato e la successiva sanatoria era stata adottata sulla base di una norma regionale dichiarata incostituzionale.
Invocato dal ricorrente quale fondamento del diritto di chiudere la luce per costruire in aderenza; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, avendo accolto il ricorso sulla base dell'illegittimità sopravvenuta del parametro urbanistico.
Invocato dal ricorrente in relazione alla possibilità di costruire in aderenza al muro del vicino; la questione non è stata esaminata nel merito per l'accoglimento del motivo assorbente.
art. 22, legge regionale Umbria 4 aprile 2014, n. 5
La disposizione aveva consentito la sanatoria retroattiva del PRG, ma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui consentiva al Comune di rilasciare a sanatoria il parere di compatibilità sismica dopo l'approvazione del PRG.
Richiamato quale parametro della variante al PRG - parte strutturale approvata nel 2021; tale variante non è stata ritenuta idonea a dimostrare l'approvazione della parte operativa contenente la norma applicata nel diniego.
art. 13 legge 2 febbraio 1974, n. 64
La mancata previa acquisizione del parere di compatibilità sismica previsto dalla disposizione aveva determinato l'annullamento originario del PRG.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo fondato su una disposizione regolamentare contenuta in uno strumento urbanistico precedentemente annullato e successivamente sanato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale è illegittimo per illegittimità sopravvenuta o derivata e deve essere formalmente rimosso mediante annullamento giurisdizionale.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che ha consentito la sanatoria retroattiva di uno strumento urbanistico incide sull'efficacia della sanatoria stessa quando questa abbia eliminato postumamente il vizio originario dello strumento.
- L'approvazione di una variante urbanistica limitata alla parte strutturale non dimostra l'efficacia delle norme contenute nella parte operativa del precedente PRG, se l'amministrazione non prova l'intervenuta approvazione della parte operativa sostitutiva o confermativa.
- Quando il provvedimento impugnato è fondato su una norma urbanistica non più efficace, il giudice può annullarlo per tale ragione senza decidere le ulteriori questioni relative al contrasto tra la disciplina regolamentare e le norme civilistiche sui rapporti di vicinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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