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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17117/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuta)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di denuncia di danno temuto proposta da una proprietaria nei confronti della vicina, chiedendo la conferma del provvedimento cautelare che aveva ordinato l'esecuzione di opere indicate dal consulente tecnico per eliminare il pericolo di danno al proprio fabbricato, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte il danno patrimoniale, liquidandolo poi in misura ridotta per correzione di errore materiale, e aveva rigettato le altre domande. In appello la soccombente aveva chiesto una nuova c.t.u. e contestato la quantificazione del danno, in particolare del danno da perdita di valore locativo; la controparte aveva resistito eccependo anche l'inammissibilità dell'appello. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 c.p.c. per il rigetto della richiesta di nuova c.t.u. sulla base delle risultanze della c.t.p. prodotta in appello; (2) violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. per non avere la sentenza ritenuto sussistente in re ipsa il danno locativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in via preliminare e assorbente, rilevando il difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.: la procura, pur richiamata in modo non univoco nel ricorso, non risultava né nell'originale inserito nel fascicolo di parte, né nella copia notificata alla controparte, né nel fascicolo d'ufficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'avvocato che aveva sottoscritto e notificato il ricorso, non della parte, e la Corte ha dato atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a suo carico, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    la procura speciale è elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla richiesta di nuova consulenza tecnica.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove e delle risultanze peritali.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al governo delle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata con riguardo alla produzione della consulenza tecnica di parte in appello.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di risarcimento del danno patrimoniale.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come fondamento della domanda risarcitoria.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quanto all'onere di provare il danno allegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve risultare in modo certo dagli atti; se non è rinvenibile nell'originale del ricorso, nella copia notificata o nel fascicolo di ufficio, il ricorso è inammissibile.
  • La mancanza della procura speciale incide sullo ius postulandi e determina l'inammissibilità del ricorso a prescindere dall'esame dei motivi di censura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura, le spese possono essere poste a carico del difensore che ha sottoscritto e notificato l'atto, poiché è costui che ha speso il nome della parte come munito di valida procura.
  • L'accertamento preliminare di un vizio processuale assorbente impedisce alla Corte di esaminare le questioni di merito sollevate con i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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