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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10820/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF 2003 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione una plusvalenza di euro 41.250,00 ritenuta derivante dalla cessione onerosa di una quota di azienda ricevuta in donazione e non dichiarata nel modello Unico 2004. La contribuente impugnava l'atto e la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, rideterminando la plusvalenza imponibile. La CTR rigettava l'appello ritenendo applicabile il criterio di competenza e, comunque, ponendo a carico della contribuente la prova del momento di percezione delle somme anche nell'ottica del principio di cassa. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. h-bis), TUIR, sostenendo che la plusvalenza da cessione d'azienda, qualificata come reddito diverso, doveva essere tassata secondo il criterio di cassa e non di competenza; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la ripartizione dell'onere della prova operata dai giudici di merito, che avevano posto a suo carico la dimostrazione del mancato pagamento del corrispettivo, nonostante l'accertamento fosse fondato sulla pretesa fiscale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha affermato che le plusvalenze da cessione d'azienda, quando imponibili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR, concorrono a formare il reddito del cedente secondo il principio di cassa, cioè al momento dell'effettiva percezione del corrispettivo, mentre il perfezionamento della cessione rileva solo per la realizzazione della plusvalenza e per l'individuazione del regime fiscale applicabile. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, a fronte dell'atto notarile e del questionario dell'Ufficio, spettasse alla contribuente provare il mancato pagamento del prezzo pattuito, sicché la CTR non aveva errato nell'applicazione dell'art. 2697 c.c. Tuttavia, poiché la decisione di merito aveva applicato il criterio di competenza in luogo di quello di cassa, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 67, comma 1, lett. h-bis), D.P.R. 917/1986

    Le plusvalenze da cessione d'azienda, quando qualificate come redditi diversi, sono imponibili secondo il principio di cassa e concorrono al reddito del cedente al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del mancato pagamento del corrispettivo, nel contesto dell'accertamento fondato sull'atto notarile e sulle pattuizioni di pagamento, è stato ritenuto gravante sulla contribuente.

  • artt. 38 e 39, comma 1, D.P.R. 600/1973

    Sono indicati come base normativa dell'accertamento presuntivo effettuato dall'Ufficio sul corrispettivo non dichiarato.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È citato in relazione al deposito, da parte dell'Agenzia, di un atto ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, senza tempestivo controricorso.

Massime di principio

  • Le plusvalenze da cessione d'azienda, se rientranti tra i redditi diversi, si considerano realizzate al perfezionamento del contratto, ma diventano imponibili nel periodo d'imposta in cui il corrispettivo è effettivamente percepito, secondo il principio di cassa.
  • Il criterio di competenza proprio del reddito d'impresa non può essere automaticamente trasposto alla tassazione delle plusvalenze qualificate come redditi diversi.
  • Quando l'accertamento fiscale si fonda su un atto notarile che prevede il pagamento del prezzo entro un termine determinato e non vi è prova di una diversa regolazione o dell'effettivo mancato pagamento, l'onere di provare l'evento estintivo o modificativo dedotto grava sul contribuente.
  • Nell'accertamento presuntivo del reddito, l'Ufficio può valorizzare il contenuto dell'atto e le pattuizioni ivi contenute; il contribuente, per vincere la presunzione, deve fornire prova contraria specifica e documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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