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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31805/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra condomini/proprietari di unità immobiliari in un complesso edilizio nel quale alcuni soggetti avevano domandato: l'accertamento della proprietà pro quota sul lastrico solare, la rimozione di aperture realizzate per collegare immobili di proprietà esclusiva con un edificio limitrofo e il risarcimento dei danni per l'asserito illegittimo uso alberghiero di parti comuni. Dopo una prima fase di merito e un primo giudizio di legittimità con cassazione e rinvio, il giudice di rinvio aveva confermato la condominialità del lastrico solare ma rigettato la domanda risarcitoria. Avverso l'ordinanza della Corte di cassazione che, nel precedente giudizio di legittimità, aveva accolto l'impugnazione incidentale della controparte e cassato con rinvio, i soccombenti hanno proposto ricorso per revocazione deducendo: 1) errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che il controricorso contenente ricorso incidentale era stato tardivamente e incompletamente notificato e quindi non avrebbe potuto essere esaminato; 2) contrasto tra l'ordinanza impugnata e la precedente sentenza della Corte di cassazione del 2009, assumendo che il giudice di rinvio non avrebbe dovuto rivalutare la rilevanza del contratto del 1968 e che la Corte avrebbe travisato i limiti del rinvio; 3) richiesta di correzione di un preteso errore materiale nel dispositivo relativo all'estensione della cassazione. La controparte ha resistito, chiedendo il rigetto/inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma contestassero in realtà valutazioni giuridiche e processuali: la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale era tempestiva; l'asserita irritualità della notifica a una parte non configurava errore percettivo decisivo; il secondo motivo mirava a censurare un errore di giudizio sulla portata del precedente giudicato di cassazione; la domanda di correzione del dispositivo era estranea sia alla correzione d'errore materiale sia alla revocazione, perché tendeva a ottenere una specificazione del contenuto della pronuncia. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e della parte aderente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, decisivo e non controverso; non basta l'omessa valutazione di un profilo processuale o sostanziale.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso va notificato nel termine previsto; nel caso concreto la notifica è stata considerata tempestiva per effetto della proroga al primo giorno non festivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Le censure prospettate dai ricorrenti erano in realtà dirette a contestare valutazioni motivazionali o giuridiche, non un vero errore revocatorio.

  • art. 384 c.p.c.

    L'asserita violazione dei limiti del giudizio di rinvio, anche se fosse esistita, integrerebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulla compensazione delle spese non ha inciso sull'esito della revocazione, essendo rimasta assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria per danno da mancato godimento del bene comune.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la quantificazione del danno risarcibile.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato per sostenere l'illegittimità della destinazione alberghiera di beni comuni; la Corte ha però osservato che, in assenza di divieto contrattuale e di prova del pregiudizio, la doglianza non era fondata.

  • art. 1117 c.c.

    Norma richiamata per la questione della condominialità del lastrico solare e delle parti comuni.

  • art. 1110 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per contestare l'accertamento sulla condominialità del lastrico solare.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla titolarità esclusiva del lastrico solare.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva, immediatamente desumibile dagli atti, su un fatto storico non controverso e decisivo; non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica della ritualità di una notificazione o la correttezza della motivazione.
  • La mancata considerazione di un vizio processuale o l'erronea valutazione della validità di un atto integra, al più, un errore di diritto o di giudizio, non un errore di fatto revocatorio.
  • Non è utilizzabile la revocazione per contestare, sotto veste di errore di fatto, la pretesa violazione dei limiti del giudizio di rinvio o del principio di diritto fissato in sede rescindente: si tratta di doglianze di merito/diritto.
  • La richiesta di "correzione" del dispositivo non può essere trasformata in uno strumento per ottenere una reinterpretazione della sentenza di legittimità o per dare rilievo ad un asserito assorbimento come accoglimento esplicito.
  • In materia condominiale, la pretesa risarcitoria per asservimento o uso illecito delle parti comuni richiede, oltre all'allegazione dell'illegittimità, la prova concreta del pregiudizio subito; in mancanza, la domanda è infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveImpugnazione delibere condominialiParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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