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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10696/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. sia esperibile solo avverso pronunce irrevocabili di condanna e non rispetto a decisioni concernenti misure cautelari personali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura, ha celebrato l'udienza senza avvisare il difensore di fiducia dell'indagato, notificando invece l'avviso ad un difensore d'ufficio nominato sull'erroneo presupposto dell'assenza di un difensore di fiducia. Ha chiesto l'annullamento per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio per errore materiale o di fatto riguarda esclusivamente pronunce irrevocabili di condanna; non è applicabile alle decisioni sulle misure cautelari personali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la motivazione del ricorso ai soli elementi strettamente necessari per la decisione, cui il ricorrente si è attenuto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'addebito delle spese e delle somme a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per disporre il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale citata come capo d'imputazione (riferita all'indagine), non rilevante ai fini dell'ammissibilità del rimedio processuale in esame.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso, richiamata nel capo d'imputazione dell'indagato.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è rimediato solo contro pronunce di condanna irrevocabili; non va usato per impugnare decisioni cautelari personali.
  • Per contestare omissioni di notifica al difensore di fiducia in procedimenti davanti alla Corte di Cassazione è necessario valutare rimedi processuali diversi dall'art. 625-bis, ad esempio la questione di nullità per violazione del diritto di difesa o altri mezzi impugnatori previsti dal codice.
  • La natura della pronuncia (cautelare vs. di condanna) è determinante per individuare i rimedi esperibili: quando manca irrevocabilità, i rimedi straordinari per errore di fatto non sono ammessi.
  • In situazioni simili è opportuno documentare tempestivamente l'esistenza del difensore di fiducia e la mancata notifica per adire i rimedi procedurali appropriati nei termini previsti.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese e ammenda); valutare quindi con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità del rimedio prima di proporre il ricorso.

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