Cassazione Civile, Ordinanza n. 40016/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale. Nel corso del giudizio di legittimità entrambi i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, hanno versato integralmente quanto richiesto dall’agente della riscossione e hanno manifestato l’impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del decreto. La Corte ha quindi verificato la sopravvenuta definizione della pretesa tributaria e, conseguentemente, la cessazione dell’interesse alla decisione sul merito dei motivi di ricorso. È stato altresì affrontato il tema delle spese di lite e dell’eventuale applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale del debito avevano determinato la sopravvenuta definizione della controversia. Ha inoltre escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Dal testo emerge anche che, in caso di rinuncia collegata alla definizione agevolata, le spese vanno compensate, ma il dispositivo riportato si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
L’adesione alla definizione agevolata con pagamento integrale del dovuto comporta la cessazione della materia del contendere quando, al momento della decisione, risulti perfezionata la definizione del debito e l’impegno a rinunciare al giudizio.
Norma di conversione del D.L. n. 193 del 2016 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
In ipotesi di rinuncia al ricorso nel contesto della definizione agevolata non si applica la regola generale della condanna alle spese, dovendosi disporre la compensazione per non disincentivare l’adesione alla procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di cessazione sopravvenuta della materia del contendere/non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo come parametro di calcolo dell’ulteriore importo, che però la Corte esclude sia dovuto.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata e prova il pagamento integrale del debito, il giudizio di legittimità perde il suo oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la rinuncia al ricorso e l’eventuale mancata accettazione dell’ente impositore non giustificano la condanna alle spese, dovendosi privilegiare la compensazione per coerenza con la finalità agevolativa della disciplina.
- Se la controversia si estingue o diviene improcedibile per effetto sopravvenuto della definizione agevolata, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione soccombente.
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