Cassazione Civile, Ordinanza n. 27545/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario contro alcuni fideiussori, tra cui una società e un garante persona fisica, per il debito maturato dalla società debitrice principale su un rapporto di conto corrente affidato. I fideiussori si sono opposti deducendo: liberazione ex art. 1956 c.c. per tardiva revoca degli affidamenti a fronte del dissesto della debitrice; mancata considerazione di un'altra garanzia prestata da Eurofidi; applicazione di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto; oltre a domande riconvenzionali e/o eccezioni di compensazione fondate su un rapporto IRS e su un pagamento effettuato dalla banca a favore di terzi per conto della debitrice principale. In appello hanno inoltre dedotto la nullità della fideiussione perché conforme alle clausole ABI ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia. Nel ricorso per cassazione hanno censurato: 1) l'asserita extrapetizione per la condanna a importo inferiore rispetto a quello ingiunto; 2) la mancata dichiarazione di nullità dell'intera fideiussione per le clausole ABI; 3) l'omessa pronuncia sulla nullità parziale; 4) il difetto di legittimazione a far valere pretese/compensazioni relative ai rapporti del debitore principale; 5) l'omesso esame della mancata contestazione specifica della banca sui conteggi di interessi/usura/commissioni; 6) la mancata dichiarazione di illegittimità degli interessi sopravvenuti usurari e la conseguente compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso procedibile, ha respinto i primi quattro motivi, ma ha accolto il quinto e il sesto. In particolare, ha confermato il principio per cui la domanda di pagamento di una somma comprende anche la richiesta di una somma minore, escludendo l'extrapetizione; ha ritenuto corretta la qualificazione della fideiussione come parzialmente nulla per le clausole conformi allo schema ABI, senza però che ciò comportasse automaticamente la nullità integrale; ha condiviso il rilievo che le azioni relative a nullità/crediti derivanti dai rapporti del debitore principale non spettavano ai fideiussori se proposte come domanda riconvenzionale. Ha invece cassato la sentenza perché, in tema di usura e conteggi bancari, la contestazione della banca era stata solo generica e non specifica, mentre era necessaria l'indicazione dei saggi effettivamente applicati; inoltre ha affermato che anche gli interessi divenuti usurari nel corso del rapporto costituiscono importi indebiti e possono essere portati in compensazione. La causa è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame su questi profili, oltre alle spese.
Norme richiamate
La liberazione del fideiussore richiede la prova che il creditore abbia concesso nuovo credito o tardivamente esercitato il recesso pur conoscendo il peggioramento della situazione patrimoniale del debitore garantito e rendendo più difficile il recupero del credito; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ritenuti provati, ma la censura è stata comunque rigettata nei gradi di merito.
La nullità per contrasto con norme imperative in materia antitrust può colpire le clausole conformi allo schema illecito.
La nullità può essere parziale se il contratto conserva autonoma utilità e non risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole colpite.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
Sono vietate le intese restrittive della concorrenza; le clausole fideiussorie conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale possono essere colpite da nullità.
art. 101 TFUE
Richiamato come parametro di divieto delle intese anticoncorrenziali rilevanti ai fini della nullità delle clausole fideiussorie.
La compensazione è in astratto possibile anche tra debiti che non abbiano il medesimo titolo, nei limiti consentiti dalla legge.
È richiamata la disciplina dell'opponibilità della compensazione nell'ambito delle obbligazioni solidali.
Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale nei limiti previsti dalla legge.
Quando il creditore contesta una perizia di parte che quantifica interessi e oneri bancari, non basta una contestazione generica: occorre una specifica indicazione dei tassi e dei dati di fatto contrastati.
In tema di usura, il debitore deve allegare il tipo contrattuale, la clausola sugli interessi, quelli applicati, il TEGM e gli altri dati rilevanti; la controparte deve poi provare i fatti modificativi o estintivi. Nel caso concreto la banca avrebbe dovuto contestare specificamente i conteggi.
La pretesa di interessi divenuti usurari in corso di rapporto è incompatibile con la buona fede nell'esecuzione del contratto.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione valorizza soprattutto la pretesa di indebito pagamento/usura in chiave contrattuale e di buona fede, non come autonoma responsabilità aquiliana.
Il giudice deve pronunciarsi sui motivi ed eccezioni ritualmente proposti; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia sui punti esaminati e accolto invece i motivi relativi a usura e contestazioni non specifiche.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno delle doglianze difensive, in relazione al diritto di difesa e alla contestazione delle pretese creditorie.
art. 101 Cost.
Non citato come disposizione costituzionale nel testo fornito.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al contraddittorio e alle contestazioni processuali.
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206/2005
Nei contratti con consumatori, la tutela consumeristica può affiancarsi alla disciplina antiusura per gli interessi moratori usurari.
art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206/2005
Richiamato in relazione alla tutela del consumatore contro clausole inerenti interessi moratori usurari.
Richiamato ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.
Richiamato in tema di procedibilità del ricorso e produzione della sentenza impugnata e della relata di notifica.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda originaria di condanna a una somma di denaro comprende anche la richiesta implicita di una condanna a un importo inferiore; la pronuncia su una somma minore non integra extrapetizione.
- La nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI colpito dall'autorità antitrust è nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole.
- La parte che invochi la nullità integrale di una fideiussione per la presenza di clausole anticoncorrenziali deve allegare e provare che il contratto, espunte le clausole colpite, non avrebbe avuto autonoma esistenza o utilità.
- L'eccezione di compensazione e le domande riconvenzionali fondate su rapporti del debitore principale non possono essere automaticamente esercitate dal fideiussore come se fosse titolare sostanziale del credito: occorre distinguere tra mera eccezione paralizzante e autonoma pretesa riconvenzionale.
- In tema di interessi bancari contestati mediante perizia di parte, la contestazione della banca deve essere specifica e indicare concretamente i tassi o gli oneri ritenuti applicati; una contestazione meramente generica non è sufficiente a superare l'allegazione dell'avversario.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e, in caso di interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, questi costituiscono comunque importi indebiti e non possono essere pretesi dal creditore in contrasto con la buona fede contrattuale.
- Ai fini della verifica dell'usurarietà e della ripartizione dell'onere probatorio, il debitore deve allegare gli elementi essenziali del rapporto e i dati di raffronto rilevanti, ma la controparte deve poi contrastare in modo puntuale la ricostruzione effettuata.
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