Sentenza del 24/03/2017 n. 7630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004-2006. L'Ufficio contestava, principalmente, l'esclusione del presupposto dell'autonoma organizzazione, sostenendo che la CTR non avesse valutato la disponibilità di tre studi professionali, le relative spese, i compensi corrisposti a terzi, gli acquisti di beni strumentali, i canoni di locazione o noleggio e le spese per consumi. Contestava inoltre la presunta novità della questione sollevata in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato in termini dubitativi e ipotetici, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha ritenuto insufficiente e generica la motivazione della CTR, che aveva escluso l'autonoma organizzazione limitandosi ad affermare l'assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di collaboratori o dipendenti, senza esaminare concretamente i tre studi professionali e i dati economici risultanti dalle dichiarazioni. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la spettanza del rimborso: la decisione favorevole al contribuente è stata annullata e dovrà essere riesaminata.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Disciplina il deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso per cassazione si fonda. L'eccezione del contribuente è stata respinta perché l'Agenzia aveva indicato e riprodotto nel ricorso i documenti rilevanti, allegandoli.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Vieta, in appello tributario, la proposizione di domande ed eccezioni nuove. Il relativo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo ipotetico e non sufficientemente specifico.
Artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997
Individuano il presupposto soggettivo e oggettivo dell'IRAP. Per i professionisti, l'imposta presuppone lo svolgimento dell'attività con autonoma organizzazione, il cui accertamento richiede una valutazione concreta degli strumenti, dei locali, delle spese e dell'eventuale impiego di terzi.
Consentono di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi. La Corte ha accolto la censura relativa alla motivazione insufficiente.
Costituisce il riferimento processuale al rinvio dopo la cassazione della sentenza. La causa è stata rimessa alla CTR in diversa composizione per una nuova valutazione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'IRAP dei professionisti non è decisiva la sola assenza di dipendenti o collaboratori: occorre valutare complessivamente locali, beni strumentali, costi, compensi a terzi e modalità concrete di esercizio dell'attività.
- Una motivazione che escluda l'autonoma organizzazione con formule generiche, senza confrontarsi con gli elementi economici e organizzativi specificamente documentati dall'Amministrazione, può essere cassata per insufficienza motivazionale.
- La disponibilità di più studi professionali e il sostenimento di costi significativi possono costituire elementi rilevanti per accertare l'autonoma organizzazione, ma devono essere esaminati concretamente e non producono automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
- Le valutazioni sull'autonoma organizzazione possono variare da un anno d'imposta all'altro; pertanto, una sentenza relativa ad altre annualità non vincola necessariamente il giudice per gli anni successivi o precedenti.
- La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito: comporta l'annullamento della precedente decisione e una nuova valutazione da parte del giudice tributario.
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