Cassazione Civile, Ordinanza n. 10093/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società acquirente aveva convenuto la società venditrice chiedendo la risoluzione parziale di un contratto di vendita di macchinari industriali, deducendo che uno dei beni acquistati risultava gravemente non funzionante e che, a seguito del ritiro del macchinario difettoso e del relativo stampo, la venditrice aveva proposto un bene sostitutivo. L'acquirente chiedeva la condanna della venditrice alla restituzione di quanto incassato in eccedenza rispetto al dovuto, oltre al risarcimento danni. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dell'acquirente, pronunciando la risoluzione parziale per inadempimento. In appello, però, la venditrice aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile e fondata la domanda, formulata anche in via subordinata, di pagamento del prezzo del macchinario sostitutivo consegnato all'acquirente, e aveva condannato quest'ultima al pagamento del residuo prezzo. Nel ricorso per cassazione l'acquirente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato su una domanda di pagamento del prezzo del bene sostitutivo mai proposta; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., per asserita novità della domanda in appello; 3) violazione degli artt. 1470 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c., contestando la determinazione del corrispettivo del macchinario sostitutivo sulla base della fattura di acquisto della venditrice e lamentando il mancato ricorso a una consulenza tecnica per il valore di mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la domanda di pagamento del prezzo del macchinario sostitutivo era stata proposta, quanto meno in appello, e doveva considerarsi già compresa, per il suo contenuto sostanziale, nelle deduzioni e conclusioni del primo grado; pertanto non vi era ultrapetizione né violazione del divieto di domande nuove. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà la valutazione di merito delle prove e non una violazione dell'art. 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 1470 c.c., osservando che la consegna del bene sostitutivo era frutto di una pattuizione tra le parti e che il giudice di merito aveva legittimamente determinato il corrispettivo facendo riferimento alla fattura di acquisto del bene, senza che fosse imposta una consulenza tecnica sul valore di mercato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non incorre in ultrapetizione quando la domanda accolta risulti, per interpretazione complessiva dell'atto e delle difese svolte, già ricompresa nel petitum e nella causa petendi sostanziali dedotti in giudizio.
La domanda non è nuova in appello se, alla luce del contenuto complessivo degli atti di primo grado e dell'atto di appello, essa costituisce sviluppo difensivo di una pretesa già introdotta nel processo.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o ne disconosce il regime legale; non quando si contesta la mera valutazione di merito del materiale istruttorio.
La norma è violata solo se l'onere della prova è posto a carico di una parte diversa da quella che ne è onerata secondo la struttura della fattispecie; non quando si censura l'apprezzamento delle prove raccolte.
La pattuizione del prezzo è requisito essenziale della vendita, ma nel caso concreto il corrispettivo del bene sostitutivo è stato ritenuto determinabile sulla base degli accordi intercorsi tra le parti e della documentazione prodotta.
Le censure prospettate come violazioni di legge non possono risolversi in un riesame del fatto o della valutazione probatoria, riservati al giudice di merito.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/12, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La domanda giudiziale va interpretata secondo il contenuto complessivo dell'atto, tenendo conto sia delle conclusioni sia dell'esposizione in fatto e in diritto; la qualificazione formale adottata dalla parte non è decisiva se il senso sostanziale della pretesa è univoco.
- Non c'è ultrapetizione quando il giudice accoglie una pretesa che, pur non enunciata in modo letterale identico nelle conclusioni, era già desumibile dalle allegazioni e dalle richieste svolte nel processo.
- Una domanda non è nuova in appello se costituisce specificazione o sviluppo di una pretesa già introdotta in primo grado e se il suo nucleo fattuale era già emerso dagli atti introduttivi.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con l'asserita erroneità della valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o ne altera il valore legale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo in caso di errata attribuzione dell'onere della prova, non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento del materiale probatorio.
- In tema di vendita, il requisito della pattuizione del prezzo può dirsi rispettato anche quando il corrispettivo sia ricostruito sulla base degli accordi intercorsi, della natura novativa della sostituzione del bene e della documentazione contrattuale e contabile prodotta, senza necessità automatica di una consulenza tecnica sul valore di mercato.
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