Sentenza del 30/10/2018 n. 27564 - Corte di Cassazione
Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere reato di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998 e illecito formalmente amministrativo di cui all'art. 187 ter dello stesso d.lgs. - Divieto del 'bis in idem' di cui all'art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Esclusione - Condizioni. Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Istruttorie procedimento di irrogazione previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998 - Tutela del diritto di difesa dell'interessato - Contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni - Sufficienza - Omessa audizione dell'interessato dinanzi alla consob e omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva ridotto a 5 milioni di euro la sanzione Consob complessivamente irrogata per manipolazione del mercato relativa ai titoli RCS. Hanno dedotto, tra l'altro, violazione del principio di specialità, illegittimità della responsabilità solidale delle società, indeterminatezza dell'art. 187-ter TUF, erronea qualificazione delle operazioni e delle comunicazioni come manipolative, violazione del contraddittorio nel procedimento Consob e violazione del principio del ne bis in idem, poiché R.S. era stato anche condannato penalmente, con patteggiamento divenuto definitivo, per gli stessi fatti ai sensi dell'art. 185 TUF.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi undici motivi, ritenendo in gran parte i ricorsi inammissibili per quesiti di diritto inadeguati, difetto di autosufficienza, novità delle censure o indebita richiesta di riesame del merito. Ha inoltre affermato che il procedimento sanzionatorio Consob garantisce il contraddittorio quando vi siano contestazione dell'addebito e valutazione delle controdeduzioni, senza necessità di trasmettere le conclusioni dell'Ufficio sanzioni o di procedere all'audizione personale davanti alla Commissione. Ha riconosciuto che il doppio binario penale-amministrativo è astrattamente compatibile con il diritto dell'Unione, ma solo se le sanzioni complessive sono prevedibili, coordinate, proporzionate ed effettive. Poiché la sanzione Consob di 5 milioni di euro non aveva tenuto conto della pena penale definitiva, la Corte ha accolto il dodicesimo motivo limitatamente all'entità della sanzione, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, affinché confermi, riduca o annulli la sanzione valutando la proporzionalità complessiva della risposta punitiva.
Norme richiamate
Art. 185 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
"Manipolazione del mercato"
Prevede il reato di manipolazione del mercato mediante diffusione di notizie false, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.
Art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
"Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato"
Disciplina l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato. La norma è stata ritenuta autosufficiente e immediatamente precettiva; il regolamento Consob ha funzione esemplificativa e probatoria, non costitutiva di nuove fattispecie.
Art. 187-septies del d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Richiede, prima dell'irrogazione della sanzione, la contestazione dell'addebito e la valutazione delle controdeduzioni dell'interessato. Non impone necessariamente l'audizione personale davanti alla Consob né la trasmissione delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni.
Art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58/1998, come modificato dal d.lgs. n. 107/2018
"L'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate"
Impone di considerare le sanzioni già applicate per lo stesso fatto, così da evitare che il cumulo penale-amministrativo superi quanto necessario e proporzionato.
Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
"Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva"
Il principio ne bis in idem si applica anche a sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali. Non vieta automaticamente ogni doppio binario, ma richiede che il cumulo sia necessario, coordinato e proporzionato.
Art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
"La severità delle pene non deve essere sproporzionata rispetto al reato"
Le sanzioni complessivamente inflitte devono corrispondere alla gravità concreta dell'illecito.
Art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Consente limitazioni ai diritti della Carta solo se previste dalla legge, rispettose del contenuto essenziale del diritto, necessarie e proporzionate a finalità di interesse generale.
Art. 6 della legge n. 689/1981
Fondamento della responsabilità solidale della società per il pagamento della sanzione, distinta e concorrente rispetto alla responsabilità propria dell'ente prevista dal TUF.
Art. 9 della legge n. 689/1981
Principio di specialità, non applicato perché le condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alla vigilanza Consob sono state ritenute autonome per oggetto, tempo e struttura.
Art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58/1998
Riguarda la mancata o ritardata ottemperanza alle richieste della Consob e tutela l'attività di vigilanza; la condotta è distinta dalla manipolazione del mercato.
La sentenza di patteggiamento definitiva è stata assimilata, ai fini del ne bis in idem, a una sentenza penale di condanna.
"L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"
Riconosce nell'ordinamento interno il divieto di un secondo giudizio penale per lo stesso fatto storico.
All'epoca applicabile, imponeva specifici quesiti di diritto e momenti di sintesi a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990
Esclude la rilevanza di determinati vizi procedimentali quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in particolare per provvedimenti vincolati.
Art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
Vieta di perseguire o punire due volte la stessa persona per il medesimo fatto quando i procedimenti o le sanzioni hanno natura sostanzialmente penale.
Art. 267 TFUE
Ha consentito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione dell'art. 50 della Carta.
Massime di principio
- Il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa sostanzialmente penale per lo stesso fatto non è automaticamente vietato: è ammissibile solo se previsto da norme chiare, per finalità complementari, con procedimenti sufficientemente coordinati e con sanzioni complessivamente proporzionate.
- Quando una seconda autorità deve irrogare una sanzione per lo stesso fatto, deve considerare concretamente le pene e le sanzioni già definitive, incluse eventuali pene detentive; non è sufficiente valutare separatamente ciascuna sanzione.
- La natura formalmente amministrativa della sanzione non è decisiva: importo elevato, funzione afflittiva e finalità deterrente possono qualificarla come sostanzialmente penale ai fini del ne bis in idem.
- Il divieto ne bis in idem opera normalmente solo quando la stessa persona fisica o giuridica è destinataria dei diversi procedimenti e delle diverse sanzioni; la distinzione tra società e amministratore può escluderne l'applicazione, salvo specifiche regole nazionali o sovranazionali più favorevoli.
- Nel procedimento sanzionatorio Consob, il contraddittorio è generalmente rispettato se l'interessato conosce l'addebito e può presentare controdeduzioni che l'autorità è tenuta a valutare; non sono necessariamente indispensabili audizione personale e comunicazione delle conclusioni interne dell'ufficio.
- In Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le censure devono indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti ammessi, rispettando autosufficienza e requisiti formali.
- Per valutare la manipolazione del mercato occorre considerare la condotta nel suo complesso: tempistica, dimensione e modalità degli ordini, uso di più intermediari e comunicazioni pubbliche possono costituire indizi convergenti se idonei ad alterare il prezzo o a fuorviare gli investitori.
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