Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un assistente di volo all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso perché, accertata l’esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo, la scelta dei lavoratori da licenziare avrebbe dovuto essere effettuata considerando l’intero perimetro aziendale e quindi anche i dipendenti formalmente alle dipendenze dell’altra società. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina speciale invocata per sostenere che i lavoratori dell’altra società erano estranei alla crisi aziendale che aveva originato gli esuberi; 2) violazione delle norme su rapporto di lavoro, licenziamento collettivo e società collegate/controllate, contestando che bastasse l’integrazione tra attività di controllante e controllata per affermare la contitolarità del rapporto e deducendo che, comunque, la selezione degli esuberi avrebbe dovuto restare circoscritta alla sola società in crisi; 3) violazione di norme civilistiche, aeronautiche e regolamentari europee, sostenendo che nel settore del trasporto aereo non sarebbe possibile una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti, né che i contratti di wet lease potessero fondere le distinte organizzazioni societarie; 4) violazione della disciplina sull’indennità e sulla detrazione dell’aliunde perceptum/percipiendum, per avere la Corte territoriale limitato il periodo di estromissione ai soli 12 mesi successivi al licenziamento. Prima della decisione nel merito, però, la ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla parte ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, e che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non vittoriose.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre effetti processuali, deve essere portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione.
La regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del Collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi senza riprodurne integralmente le motivazioni, perché già consolidate nella giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni non accolte.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
È richiamato nel quarto motivo di ricorso, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
È richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 2 d.l. n. 134 del 2008, conv. in L. n. 166 del 2008
È richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
È richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’unitarietà aziendale, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
È richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’unitarietà aziendale, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte contraria o dei suoi difensori.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese è affidata al prudente apprezzamento del Collegio, che può porle a carico della parte rinunciante.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione, che restano assorbiti.
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