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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38800/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cosentino, quale rappresentante legale e amministratore unico della Champions Cesenatico Società Sportiva Dilettantistica a r.l., è stato imputato per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno 2016, con imposta evasa pari a €57.731. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: errore nel calcolo della soglia di punibilità (soglia €50.000) per non aver considerato la detraibilità dell'IVA; contestazione della mancata opzione valida per il regime agevolato ex legge n. 398/1991 (si sosteneva validità per comportamento concludente); contestazione della qualificazione dell'attività come commerciale (vizio di motivazione e insufficienza probatoria); censura sulla lacunosità del compendio probatorio e su illegittima acquisizione di alcune prove; e contestazione della sussistenza del dolo specifico, sostenendo al più una condotta elusiva di natura tributaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata devoluta in appello e non era stata tempestivamente dedotta; gli altri motivi, connessi alla valutazione di merito sulla natura dell'attività e sulla prova, sono stati considerati motivi di fatto, generici e manifestamente infondati. La Corte ha richiamato e confermato il quadro normativo (legge 398/1991, art.148 TUIR, art.90 L.289/2002) e i principi secondo cui l'accesso al regime agevolato richiede la manifestazione dell'opzione tramite dichiarazione IVA e che la valutazione della forma deve soccombere alla sostanza: gli elementi istruttori (contratto di affitto d'azienda con Bloom s.r.l., modalità di erogazione dei servizi, promozioni commerciali, ricevute impersonali, uso di badge, materiale pubblicitario reperibile su web e social) dimostravano l'effettivo svolgimento di attività commerciale. Anche il dolo specifico è stato ritenuto provato dalla scelta della forma societaria e dalla continuità con precedenti gestioni commerciali. Conseguentemente la condanna è stata confermata, con condizionale della pena (come deciso in grado di merito) e l'addebito delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di €3.000 a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Natura del reato tributario: punisce la sottrazione all'accertamento o al pagamento delle imposte, qui declinato nel mancato adempimento dichiarativo IVA con finalità di evasione; richiede dolo (anche specifico) nella condotta.

  • legge 16 dicembre 1991 n. 398

    L. 398/1991 (regime agevolato per associazioni/società sportive dilettantistiche)

    Stabilisce un regime fiscale agevolato e semplificazioni contabili per le ASD/SSD che hanno optato per tale regime; l'accesso è subordinato alla manifestazione dell'opzione e al rispetto dei limiti dimensionali e procedurali.

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 148 comma 3

    art. 148, comma 3, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Definisce le attività non commerciali delle associazioni sportive dilettantistiche se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e purché lo statuto rispetti specifiche clausole; condiziona l'esenzione alla sussistenza di requisiti statutari e sostanziali.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90

    Estende le disposizioni agevolative alle società sportive dilettantistiche costituite in forma societaria, salvo che, al di là della forma, svolgano in concreto attività commerciale con scopo lucrativo; conta la sostanza dell'attività.

  • d.P.R. n. 544 del 1999, art. 9

    art. 9 d.P.R. n. 544/1999

    Norme procedurali sull'opzione per il regime fiscale agevolato (richiami alla necessità di comunicazioni e adempimenti per la validità dell'opzione).

  • codice di procedura penale, art. 234

    Consente l'acquisizione e utilizzazione di documenti reperiti su internet o social media come prova documentale, se pertinenti e acquisiti correttamente.

  • codice di procedura penale, art. 354

    Regola gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone; la Corte ha precisato che quella procedura non era pertinente alla acquisizione delle prove oggetto di contestazione nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione e l'eventuale responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per accedere al regime agevolato per società/associazioni sportive (L. 398/1991) è necessaria la manifestazione formale dell'opzione (dichiarazione IVA) e il rispetto delle procedure previste; la mera condotta concludente va documentata in modo chiaro e conforme alle circolari e norme applicabili.
  • In materia tributaria prevale la sostanza sulla forma: la qualificazione non commerciale o commerciale di una struttura societaria dipende dall'attività effettivamente svolta; l'onere della prova della natura non commerciale grava sull'ente che pretende l'agevolazione.
  • La valutazione della prova sulla natura dell'attività (es. materiale promozionale, modalità di erogazione dei servizi, contratti di affitto d'azienda, ricevute, sistemi di accesso a pagamento) è tipicamente questione di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione salvo vizio logico-giuridico manifesto.
  • Documenti e materiale pubblicato in rete e sui social possono essere acquisiti e valutati come prova documentale se pertinenti e acquisite secondo le norme; la contestazione della loro utilizzabilità richiede specifiche censure procedurali.
  • Questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in cassazione: è essenziale devolvere compiutamente le questioni di diritto alla Corte d'appello per non incorrere in inammissibilità.
  • La prova del dolo specifico nel reato tributario può essere desunta da elementi indiziari che dimostrino la scelta consapevole di una veste formale finalizzata a ottenere benefici fiscali indebiti (es. continuità operativa con attività commerciale precedente, contratti riconducibili a soggetti collegati).

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