Cassazione Civile, Ordinanza n. 11319/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta dalla cooperativa per ottenere la restituzione di un'area oggetto di un provvedimento ablativo dichiarato illegittimo, nonché il risarcimento dei danni per la mancata restituzione dell'area e, in subordine, per l'irreversibile trasformazione del terreno interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica. Il Tribunale aveva respinto in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza le domande. In appello avevano agito, insieme ad altri soggetti, alcuni individui che si erano qualificati come soci della cooperativa, ormai cancellata dal Registro delle Imprese. La Corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che gli appellanti non avessero provato la qualità di soci della società estinta e, inoltre, che la cancellazione della cooperativa durante il giudizio implicasse una tacita rinuncia al credito, con esclusione del fenomeno successorio relativo alla pretesa azionata. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 81, 115 e 182 c.p.c. e 2312 e 2495 c.c., sostenendo che, in presenza di dubbi sulla legittimazione attiva, la Corte d'appello avrebbe dovuto assegnare un termine per dimostrare la qualità di soci; hanno anche dedotto che il Comune, costituendosi, non aveva contestato tale profilo e che ciò avrebbe dovuto valorizzarsi a favore della loro legittimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: da un lato l'assenza di prova della legittimazione degli appellanti come soci della cooperativa estinta; dall'altro la ritenuta rinuncia tacita al credito da parte della società, desunta dalla chiusura della liquidazione in pendenza del giudizio, con conseguente venir meno del fenomeno successorio sulla pretesa. Poiché il ricorso censurava solo la prima ratio e non la seconda, la doglianza non poteva condurre alla cassazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la legittimazione ad agire; la Corte non entra nel merito della violazione dedotta perché il ricorso è inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla prova della qualità di soci e alla mancata contestazione del Comune, ma la questione resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare o integrare la prova della legittimazione; doglianza non esaminata nel merito per l'esistenza di una ratio autonoma non impugnata.
Richiamato dai ricorrenti in tema di effetti della cancellazione della società, ma non scrutinato nel merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di cancellazione della società dal Registro delle Imprese e di effetti sui rapporti pendenti; la Corte non decide nel merito della norma per l'inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a reggere il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile o comunque non idoneo a determinare la cassazione.
- La deduzione di un vizio relativo alla legittimazione o alla necessità di un termine per integrare la prova non consente l'esame della censura se permane intatta un'autonoma motivazione di merito o processuale che sorregge da sola la decisione.
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, se apprezzata dal giudice di merito come indice di rinuncia tacita al credito e di venir meno del fenomeno successorio, costituisce una ratio autonoma che deve essere specificamente impugnata per poter superare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
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