Cassazione Civile, Ordinanza n. 39444/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce dai lavori di deviazione di un corso d'acqua in un canalone artificiale, eseguiti per iniziativa della pubblica amministrazione. Il titolare di una concessione di derivazione d'acqua sosteneva che, a causa delle modalità di esecuzione dei lavori, la presa d'acqua autorizzata non ricevesse più acqua, con conseguente pregiudizio all'irrigazione di un fondo agricolo e perdita di raccolto e reddito. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta anche con ordine di ripristino della presa d'acqua; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, eliminando l'ordine di esecuzione delle opere di ripristino perché ritenute non realizzabili. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su una domanda risarcitoria fondata su negligente esecuzione materiale, non riproposta in appello, mentre il primo giudice aveva accolto la domanda solo per erronea progettazione; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che l'opera fosse frutto di scelta discrezionale amministrativa e non di attività materiale illecita; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. e di norme speciali sulle derivazioni e sulla disciplina delle acque, deducendo che i lavori erano stati autorizzati dalla Regione e che il giudice avrebbe dovuto scrutinare la legittimità dell'atto amministrativo; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 12 preleggi, contestando la prova del danno e la consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta esplorativa e fondata su ipotesi di bilancio. I resistenti proponevano ricorso incidentale con due motivi: 1) sostenevano che, venuta meno la possibilità di eseguire le opere originariamente indicate dal CTU per il mutamento del quadro normativo e per il contrasto con il PAI, non potesse escludersi la conversione dell'obbligo di fare in risarcimento per equivalente ex art. 2058 c.c.; 2) contestavano la regolazione delle spese di appello, ritenendo insussistente la loro soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei privati. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale perché la domanda risarcitoria fondata sulla negligente attività materiale era stata specificamente riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in presenza di un assorbimento in senso proprio della diversa causa petendi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché non coglievano la ratio decidendi: il giudice di merito aveva ravvisato il fatto dannoso non nella scelta amministrativa, ma nell'attività materiale di esecuzione dell'opera svolta negligentemente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la contestazione sulla CTU introduceva questioni di fatto e di nullità relativa non specificamente dedotte nei gradi di merito, e comunque non scalfiva l'accertamento secondo cui la metodologia estimativa non era stata censurata in appello. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché mirava a una diversa ricostruzione fattuale e non intercettava la ratio decidendi, fondata sull'ineseguibilità delle opere in contrasto con il PAI; il secondo perché non colpiva in modo specifico il regolamento delle spese operato dal giudice di appello e, comunque, il giudice di secondo grado può procedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese in caso di riforma parziale. Le spese di cassazione sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
La censura è infondata quando la decisione d'appello si fonda su una causa petendi specificamente riproposta dall'appellato e non su una domanda nuova o non devoluta.
La domanda o eccezione non accolta in primo grado, se assorbita in senso proprio e specificamente riproposta in appello, evita la presunzione di rinuncia; la riproposizione può avvenire in forme libere purché specifiche.
La responsabilità extracontrattuale può essere affermata per attività materiale negligente della pubblica amministrazione, distinta dalla legittimità dell'atto amministrativo, quando il danno derivi dall'esecuzione concreta dell'opera.
art. 48 R.D. n. 1775 del 1933
È richiamato quale disciplina delle modifiche del corso d'acqua per pubblico interesse e del relativo indennizzo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non attacca la ratio della decisione di merito.
art. 93 R.D. n. 523 del 1904
È menzionato come base dell'autorizzazione regionale ai lavori, ma la Corte osserva che la controversia non riguarda la legittimità dell'atto, bensì la concreta esecuzione dell'opera.
legge n. 2248 del 1865, Allegato E, artt. 4 e 5
Richiamati dal ricorrente per sostenere il rilievo della legittimità amministrativa, ma senza incidenza sulla ratio decidendi.
La censura sulla prova è inammissibile quando non specifica la deduzione tempestiva della nullità della CTU e mira a una rivalutazione del merito.
Richiamato in relazione all'interpretazione della CTU, ma la censura è ritenuta priva di decisività.
La conversione dell'obbligo di fare in risarcimento per equivalente richiede una domanda specificamente proposta nel giudizio di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
In caso di riforma anche parziale, il giudice di appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite.
La compensazione delle spese deve essere letta nel quadro della soccombenza reciproca e della riforma parziale della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
I motivi che presuppongono questioni di fatto o eccezioni processuali richiedono specifica indicazione del loro svolgimento nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
La Corte ribadisce che in cassazione non sono consentite censure che si risolvano in una diversa lettura dei fatti o che non colgano la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la domanda proposta in primo grado è accolta sulla base di una specifica causa petendi, l'appellato che intenda preservare un diverso fondamento della pretesa già dedotto ma assorbito deve riproporlo in modo specifico ex art. 346 c.p.c.; non è necessario un appello incidentale se il capo diverso è rimasto assorbito in senso proprio.
- La responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c. può fondarsi sulla sola attività materiale di esecuzione dell'opera, quando il danno derivi da condotte negligenti nella realizzazione concreta, senza che sia necessario scrutinare la legittimità dell'atto amministrativo che ha programmato l'intervento.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata o che sollecitano una rivalutazione del fatto e delle prove; ciò vale in particolare per le contestazioni sulla CTU non tempestivamente dedotte o non specificamente aggredite nel merito.
- La domanda di conversione dell'obbligo di fare in risarcimento per equivalente ex art. 2058, comma 2, c.c. deve risultare proposta nel giudizio di merito e non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- In caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve rideterminare le spese secondo una valutazione unitaria e globale della soccombenza, riferita all'esito complessivo della lite.
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