Cassazione Penale, Ordinanza n. 05189/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in rito abbreviato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'unico motivo dedotto riguardava la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendosi in sostanza che il diniego non fosse adeguatamente giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo sufficiente il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e il suo rifiuto di indicare il luogo di residenza corrispondente alle chiavi rinvenute in suo possesso, circostanza che aveva impedito ulteriori controlli. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; richiedono elementi positivi e possono essere negate con motivazione che evidenzi le ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di esaminare tutte le deduzioni difensive.
ai fini della commisurazione della pena non è necessario un esame analitico di tutti i parametri, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico né costituisce un diritto dell'imputato: esso richiede la presenza di elementi di segno positivo valutati dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto, anche sinteticamente, degli elementi di preponderante rilievo ostativi al loro riconoscimento; non è necessario confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per manifesta illogicità o motivazione apparente/incongrua.
- Ai fini della commisurazione della pena, il giudice non deve necessariamente analizzare tutti i parametri normativi in modo analitico, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi nel caso concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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