Cassazione Penale, Sentenza n. 18246/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 1 giugno 2021. I motivi dedotti erano: 1) nullità per motivazione mancante/illogica e per incompetenza del giudice onorario (art. 11 d.lgs. 116/2017, artt. 33 e 179 c.p.); 2) nullità per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e violazione degli artt. 168 c.p. e 666 c.p.p.; 3) nullità per mancata notifica al condannato; 4) vizio di motivazione e violazione della immodificabilità del giudicato, con riferimento a norme del procedimento e del codice penale relative alla sentenza di applicazione della pena e agli accordi tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo, che ha dichiarato fondato ed assorbente. Ha affermato che nel procedimento esecutivo per la revoca della sospensione condizionale (art. 674 c.p.p.) devono essere osservate le disposizioni dell'art. 666 c.p.p. (commi 3, 4 e 5) circa la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, l'avviso alle parti e ai difensori, la presenza del pubblico ministero e l'assunzione delle prove in contraddittorio. Il Tribunale aveva disposto la revoca senza fissare e celebrare l'udienza in camera di consiglio, sicché il provvedimento risultava affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena e alla possibilità di revoca; il provvedimento impugnato era motivato come revoca ai sensi di tale disposizione.
Disciplina il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva; la Corte richiama che tale procedimento rientra nell'ambito applicativo delle regole dell'art. 666 c.p.p.
Prevede, per i procedimenti del giudice dell'esecuzione, la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, l'avviso alle parti e ai difensori, la presenza del pubblico ministero e l'assunzione delle prove in contraddittorio; la mancata osservanza determina una nullità assoluta che la Corte ha ritenuto sussistente nel caso concreto.
art. 667, 672 e 676 cod. proc. pen.
Richiamate dalla Corte come disposizioni che individuano in modo tassativo le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza le formalità dell'udienza in camera di consiglio; servono a delimitare le eccezioni alla regola dell'art. 666 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza del giudice onorario di pace in materia di esecuzione; la questione è stata dedotta ma la Corte ha deciso per il vizio procedurale (mancata udienza) senza dover risolvere definitivamente il profilo di competenza.
Invocati dal ricorrente per denunciare carenza o illogicità della motivazione dell'ordinanza; la Corte non ha affrontato nel merito tale questione avendola assorbita dalla nullità procedurale dichiarata.
Richiamato in relazione alle formalità di comunicazione e notifica dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte lo cita per spiegare il regime delle ipotesi in cui è ammessa la pronuncia senza udienza.
artt. 444, 648, 649, 650 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla formazione del giudicato e alle modalità di applicazione della pena (accordo tra le parti); la Corte non si è pronunciata sul merito di questi profili, avendo annullato per nullità procedurale.
Norme del codice penale richiamate dal ricorrente in relazione alla motivazione e agli effetti della sentenza; la Corte non ha approfondito l'esame di queste censure, essendo stata dichiarata l'assorbente nullità procedurale.
Massime di principio
- Nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 c.p.p.) devono essere rispettate le formalità previste dall'art. 666 c.p.p.: fissazione dell'udienza in camera di consiglio, avviso alle parti e ai difensori, presenza del pubblico ministero e assunzione delle prove in contraddittorio.
- La mancata fissazione e celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, con la conseguente omissione della citazione del condannato e dell'assenza del difensore quando la sua presenza è obbligatoria, determina una nullità assoluta del provvedimento di revoca, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Le eccezioni relative alla competenza del giudice (es. attribuzioni del giudice onorario) possono essere dedotte, ma una nullità procedurale grave e assorbente comporta comunque l'annullamento del provvedimento, senza necessità di decidere su tutti i profili sostanziali.
- Le disposizioni (artt. 667, 672, 676 c.p.p.) che prevedono provvedimenti senza formalità sono tassative: il giudice può decidere senza udienza solo nelle ipotesi espressamente previste, altrimenti è obbligatoria la forma dell'udienza in camera di consiglio.
- Se si riceve una ordinanza di revoca della sospensione senza preventiva udienza e senza notifica/avviso, conviene impugnare tempestivamente e segnalare la nullità procedurale, poiché è efficace ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte.
- Anche quando la decisione impugnata tocca la stabilità del giudicato (es. sentenze basate su accordo tra le parti), il rispetto delle garanzie procedurali è imprescindibile: la violazione formale può comportare l'annullamento indipendentemente dalle questioni sostanziali.
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