Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo, contestando che mancasse la prova che l'imputato avesse riconosciuto i Carabinieri in abiti civili e voluto sottrarsi al controllo; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che l'allontanamento di 2-3 ore in comune limitrofo fosse di tenuità; 3) violazione di legge per mancato esame della richiesta di riconoscimento della continuazione con precedenti condanne, poiché il giudice d'appello avrebbe ritenuto non depositate le sentenze a fondamento della domanda.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso, nel complesso, infondato: 1) primo motivo inammissibile per mancata specificità, poiché il motivo non ha attaccato il nucleo logico della sentenza impugnata (la rilevanza stava nella consapevolezza di trovarsi fuori dal Comune di soggiorno obbligato); 2) secondo motivo infondato: la Corte di merito ha valutato la durata e le circostanze (l'imputato visto in Badia Polesine sia alle 15:30 sia alle 18:30) come indice di non tenuità, decisione non affetta da manifesta illogicità; 3) terzo motivo inammissibile perché la richiesta di continuazione era stata introdotta con mera memoria anziché con i "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, c.p.p., quindi inammissibile in sede di appello (la corretta via sarebbe stata il motivo nuovo o l'eventuale fase esecutiva ex art. 671 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2
Norma sostanziale invocata quale titolo di reato (violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); applicata per ritenere integrato il reato quando l'imputato era in altro Comune rispetto a quello di obbligo.
Disposizione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la condotta non rientrasse nella tenuità, dato il profilo temporale e la valutazione dell'offesa all'interesse tutelato.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata quale limite di specificità nella esposizione dei motivi di ricorso (termine per illustrare i motivi nei limiti strettamente necessari).
codice di procedura penale - art. 192
Richiamato nella definizione del concetto di "manifesta illogicità" della motivazione e dei canoni di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto assente tale vizio.
codice di procedura penale - art. 585, comma 4
Norma che disciplina i "motivi nuovi" in appello; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento della continuazione dovesse essere proposta con questo strumento e non mediante memoria, pena l'inammissibilità.
codice di procedura penale - art. 598-bis
Norma che regola termini e modalità per il deposito delle memorie di replica (termine di cinque giorni); la Corte ha valutato che la mera memoria non fosse il corretto veicolo per introdurre la questione della continuazione.
codice di procedura penale - art. 671
Richiamato come sede alternativa ove, in esecuzione, possa essere prospettata la questione della continuazione quando non sia stata validamente introdotta nel giudizio di cognizione.
codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Norma che stabilisce la condanna alle spese per il ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In materia di violazione di misure di prevenzione con obbligo di soggiorno, il punto centrale per la responsabilità non è la percezione o il riconoscimento di agenti in abiti civili, bensì la consapevolezza e la capacità dell'imputato di rendersi conto di trovarsi fuori dal Comune di obbligo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione rigorosa della non significatività dell'offesa; brevi allontanamenti possono essere ritenuti non tenui se vi sono elementi che indicano durata, reiterazione o apprezzabile offesa all'interesse tutelato.
- Le richieste di riconoscimento della continuazione con reati per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile devono essere proposte con i "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, c.p.p.; l'introduzione tramite memoria o altri atti non conformi ai termini previsti rischia l'inammissibilità in sede di appello, salvo la possibilità di sollevare la questione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.).
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con il percorso logico-giuridico della decisione impugnata: l'assenza di confronto sul punto decisivo della motivazione comporta l'inammissibilità per mancata specificità.
- Il vizio per "manifesta illogicità" della motivazione ha carattere stretto e si verifica solo quando manca connessione plausibile tra premesse e conclusione o sussistono violazioni dei principi della logica formale; non è una via per rimettere in discussione la valutazione del merito dei fatti.
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