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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17215/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere, in via principale, l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dal maggio 2005 e il conseguente inquadramento nella categoria "quadri" (livello F super, o in subordine F1), con le relative differenze retributive, normative e previdenziali; in via ulteriore, aveva chiesto il risarcimento dei danni per demansionamento/dequalificazione in due diversi periodi (settembre 2007-20 novembre 2012 e da dicembre 2014), allegando una lesione della professionalità e dell’immagine. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si denunciava violazione dei criteri ermeneutici del contratto collettivo, dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che le attività svolte integrassero le declaratorie della categoria quadri; con il secondo si lamentavano omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’onere della prova e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il demansionamento e invertito l’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile/improcedibile e, per la parte residua, infondato, rilevando che il ricorrente non aveva indicato correttamente la sede di produzione del contratto collettivo né ne aveva trascritto integralmente le disposizioni rilevanti, sicché non era consentito il controllo di legittimità; inoltre ha condiviso il giudizio di merito secondo cui le attività concretamente svolte non presentavano l’autonomia decisionale, la discrezionalità e la responsabilità tipiche della categoria quadri. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la domanda risarcitoria per demansionamento era comunque carente di specifiche allegazioni sul pregiudizio concretamente sofferto e, in ogni caso, non risultava configurabile una violazione dell’art. 116 c.p.c. nei termini dedotti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge in tema di interpretazione del contratto collettivo e qualificazione delle mansioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati come canoni di interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha però rilevato l’inammissibilità/improcedibilità della doglianza per difetto di specifica produzione e trascrizione del testo integrale.

  • art. 2103 c.c.

    Norma richiamata per il giudizio comparativo sulle mansioni superiori e sul demansionamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte ha osservato che la doglianza era assorbita dalla carenza di allegazioni sul pregiudizio e, in ogni caso, non scalfiva la decisione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo quando il giudice apprezza liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da prova liberamente valutabile; tale situazione non ricorreva nel caso concreto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha affermato che il ricorrente deve indicare in quale fase e in quale fascicolo si trovi il documento e trascriverne o riassumerne il contenuto, pena inammissibilità del motivo.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Per i contratti collettivi, l’onere di deposito è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale o con l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo; la produzione del solo estratto non basta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. Sez. Un. n. 6572/2006

    Richiamata per il principio secondo cui il danno non patrimoniale da demansionamento non è automatico e richiede specifica allegazione del pregiudizio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione o l’applicazione di un contratto collettivo è necessario indicare specificamente la sede processuale di produzione del testo e trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale; la produzione del solo estratto non consente il controllo di legittimità e può determinare inammissibilità o improcedibilità del motivo.
  • Ai fini del riconoscimento dell’inquadramento superiore, non basta l’attribuzione di compiti di contenuto tecnico o qualificato: occorre che le mansioni concretamente svolte presentino i requisiti tipici della categoria rivendicata, come autonomia decisionale, discrezionalità e responsabilità coerenti con la declaratoria contrattuale.
  • Nel giudizio di demansionamento il risarcimento non discende automaticamente dall’inadempimento datoriale: il lavoratore deve allegare in modo specifico la natura e le caratteristiche del pregiudizio lamentato e poi provarne l’effettiva sussistenza, sia patrimoniale sia non patrimoniale.
  • La dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate di erronea valutazione di prove legali o di attribuzione di valore vincolante a prove liberamente apprezzabili; non è sufficiente una mera contestazione del convincimento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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